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Sentenza

Sentenza n. 1979/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’accertamento - quanto al ricorso introduttivo: - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della legge 241/90 articolo 2, a seguito delle Denunce per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione, presentate telematicamente all’Ufficio Esportazioni di Napoli dal dott. -OMISSIS- in data 19/05/2021 (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti da 2 a 5ter), nonché alle successive diffide del 27/09/2021, del 01/10/2021, del 20/10/2021 e del 12.11.2021 (all.ti 6, 8, 9 e 11), con le quali si chiedeva all’Ufficio Esportazione di Napoli nonché al Ministero della Cultura di rilasciare, alla luce della documentazione prodotta, e del tempo trascorso, i relativi attestati/certificati richiesti. nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle predette istanze e alle relative diffide, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 maggio 2022: - per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: 1) della nota del Ministero della Cultura, Ufficio Esportazione di Napoli, n. -OMISSIS- del 24.3.2022 (all. 1), con la quale le istanze per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione presentate dal dott. -OMISSIS- (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti da 2 a 5ter) sono state dichiarate asseritamente improcedibili, notificata in pari data; 2) della nota del 27.12.2021, prot. -OMISSIS-, allegata alla nota del 24.3.2022 (all. 1bis); 3) della nota n. -OMISSIS- del 21.3.2022; 4) della nota del 30.3.2022, prot. n. -OMISSIS- (all. 1ter); 5) della relazione tecnica della Dott.ssa -OMISSIS-, non integralmente conosciuta; 6) nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202200585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze per il rilascio degli attestati di libera circolazione e, con motivi aggiunti, atti dichiarativi dell'improcedibilità delle istanze

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione culturale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente dichiarava di essere proprietario di tre dipinti e aveva presentato il 19 maggio 2021 all'Ufficio Esportazioni di Napoli istanze telematiche per il rilascio degli attestati di libera circolazione, seguite da plurime diffide e interlocuzioni. Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso, prospettando anche la nomina di un commissario ad acta. Nelle more, l'amministrazione rappresentava la sospensione dell'istruttoria per approfondimenti sulla provenienza e sull'autenticità delle opere, anche in sede penale. Il ricorrente proponeva quindi motivi aggiunti contro la nota del 24 marzo 2022, con cui le istanze erano state dichiarate improcedibili, nonché contro gli atti presupposti e connessi, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Successivamente riferiva che le opere erano ancora sottoposte a sequestro e che il procedimento penale era pendente; dichiarava inoltre di aver trasferito la proprietà delle opere mediante conferimento a una fondazione, perdendo così la titolarità sostanziale e qualsiasi interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. Chiedeva pertanto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di aver trasferito la proprietà delle opere e di non avere più un interesse concreto e attuale alla decisione. La sopravvenuta perdita della titolarità dei beni controversi ha fatto venir meno l'utilità pratica di una pronuncia sul silenzio e sugli atti successivamente impugnati. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere né la fondatezza della pretesa al rilascio degli attestati. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per l'impugnazione del silenzio inadempimento

    La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per la domanda contro il silenzio dell'amministrazione, ma il giudizio non è stato deciso nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta perdita della titolarità dei beni controversi e dell'interesse concreto e attuale alla prosecuzione determina l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Il ricorrente lo richiamava quale disciplina sostanziale delle denunce per il rilascio dell'attestazione di libera circolazione; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il ricorrente lo richiamava in relazione all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la questione è rimasta assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La perdita sopravvenuta della titolarità del bene o del diritto controverso, quando elimina qualsiasi utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il ricorrente dichiara e documenta di non avere più un interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice può dichiarare improcedibili sia la domanda originaria contro il silenzio sia i motivi aggiunti proposti contro gli atti sopravvenuti, senza esaminare le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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