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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21180/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei relativi soci, contestando alla società l'indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e l'indebita detrazione IVA, in relazione a fatture passive per lavori affidati in subappalto ad altre imprese che l'Ufficio riteneva riferibili a operazioni inesistenti; ai soci era stato contestato il maggior reddito imputato per trasparenza ai fini IRPEF. I contribuenti avevano impugnato gli atti e, riuniti i giudizi, la commissione provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi, escludendo la legittimità della ripresa relativa ai costi per i lavori in subappalto. In appello l'Ufficio sosteneva che il giudice di primo grado avesse valorizzato solo le prove testimoniali emerse nel processo penale, trascurando il compendio indiziario posto a base dell'accertamento, e che la sentenza di primo grado fosse stata confermata in modo solo apparente; inoltre deduceva che le risultanze del processo penale non potevano essere automaticamente trasposte nel giudizio tributario e che, comunque, esse riguardavano solo una parte dei costi contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo, perché la sentenza d'appello non era affetta da motivazione apparente, avendo esaminato espressamente la doglianza dell'Ufficio e avendo svolto una valutazione autonoma delle prove e degli elementi indiziari; il secondo, perché non vi è stata una automatica ed acritica trasposizione delle conclusioni del giudizio penale nel processo tributario, essendo le prove testimoniali state apprezzate criticamente e coordinate con il materiale probatorio complessivo, con accertamento in fatto dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e dell'effettivo sostenimento dei costi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    richiamato per l'imputazione del maggiore reddito ai soci della società di persone

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    utilizzato quale parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non violato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per censurare la violazione di norme sostanziali e processuali in tema di prova e accertamento tributario

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per il potere di accertamento induttivo fondato su presunzioni

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione all'accertamento IVA

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per contestare il valore delle risultanze del giudizio penale nel processo tributario

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di prova nel processo tributario

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    applicato per verificare la tempestività della notifica del ricorso per cassazione

  • art. 1, legge n. 742/1969

    applicato ai fini della sospensione dei termini processuali

Massime di principio

  • È motivazione solo apparente quella che si risolva in una adesione generica e acritica alla sentenza di primo grado, senza esame critico dei motivi di appello; non sussiste invece nullità quando il giudice d'appello dia conto della censura e svolga una propria valutazione del materiale probatorio.
  • Nel processo tributario le risultanze del processo penale non hanno efficacia automatica e vincolante: possono essere utilizzate solo come elementi da valutare criticamente insieme agli altri dati probatori acquisiti nel giudizio fiscale.
  • L'accertamento della effettiva esecuzione delle prestazioni e dell'effettivo sostenimento dei costi rende recessivi gli indizi contrari fondati sulla mera genericità delle fatture, sulla mancanza di autorizzazioni al subappalto o su presunte anomalie nei pagamenti, se tali elementi non superano la forza dimostrativa del complessivo quadro probatorio.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la sostanza dell'operazione economica e la realtà dei pagamenti, la censura in cassazione non può tradursi in una diversa lettura del compendio istruttorio, ma deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio tributario l'onere di contestare l'indebita deduzione di costi e la fictio delle operazioni richiede una valutazione complessiva degli elementi presuntivi; la decisione di merito è immune da censura se spiega perché tali elementi non siano idonei a smentire la prova positiva dell'operazione reale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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