Cassazione Civile, Ordinanza n. 21180/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei relativi soci, contestando alla società l'indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e l'indebita detrazione IVA, in relazione a fatture passive per lavori affidati in subappalto ad altre imprese che l'Ufficio riteneva riferibili a operazioni inesistenti; ai soci era stato contestato il maggior reddito imputato per trasparenza ai fini IRPEF. I contribuenti avevano impugnato gli atti e, riuniti i giudizi, la commissione provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi, escludendo la legittimità della ripresa relativa ai costi per i lavori in subappalto. In appello l'Ufficio sosteneva che il giudice di primo grado avesse valorizzato solo le prove testimoniali emerse nel processo penale, trascurando il compendio indiziario posto a base dell'accertamento, e che la sentenza di primo grado fosse stata confermata in modo solo apparente; inoltre deduceva che le risultanze del processo penale non potevano essere automaticamente trasposte nel giudizio tributario e che, comunque, esse riguardavano solo una parte dei costi contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo, perché la sentenza d'appello non era affetta da motivazione apparente, avendo esaminato espressamente la doglianza dell'Ufficio e avendo svolto una valutazione autonoma delle prove e degli elementi indiziari; il secondo, perché non vi è stata una automatica ed acritica trasposizione delle conclusioni del giudizio penale nel processo tributario, essendo le prove testimoniali state apprezzate criticamente e coordinate con il materiale probatorio complessivo, con accertamento in fatto dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e dell'effettivo sostenimento dei costi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
richiamato per l'imputazione del maggiore reddito ai soci della società di persone
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
utilizzato quale parametro della sufficienza della motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non violato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per censurare la violazione di norme sostanziali e processuali in tema di prova e accertamento tributario
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato per il potere di accertamento induttivo fondato su presunzioni
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione all'accertamento IVA
art. 654 c.p.p.
richiamato per contestare il valore delle risultanze del giudizio penale nel processo tributario
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di prova nel processo tributario
art. 327, comma 1, c.p.c.
applicato per verificare la tempestività della notifica del ricorso per cassazione
art. 1, legge n. 742/1969
applicato ai fini della sospensione dei termini processuali
Massime di principio
- È motivazione solo apparente quella che si risolva in una adesione generica e acritica alla sentenza di primo grado, senza esame critico dei motivi di appello; non sussiste invece nullità quando il giudice d'appello dia conto della censura e svolga una propria valutazione del materiale probatorio.
- Nel processo tributario le risultanze del processo penale non hanno efficacia automatica e vincolante: possono essere utilizzate solo come elementi da valutare criticamente insieme agli altri dati probatori acquisiti nel giudizio fiscale.
- L'accertamento della effettiva esecuzione delle prestazioni e dell'effettivo sostenimento dei costi rende recessivi gli indizi contrari fondati sulla mera genericità delle fatture, sulla mancanza di autorizzazioni al subappalto o su presunte anomalie nei pagamenti, se tali elementi non superano la forza dimostrativa del complessivo quadro probatorio.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la sostanza dell'operazione economica e la realtà dei pagamenti, la censura in cassazione non può tradursi in una diversa lettura del compendio istruttorio, ma deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio tributario l'onere di contestare l'indebita deduzione di costi e la fictio delle operazioni richiede una valutazione complessiva degli elementi presuntivi; la decisione di merito è immune da censura se spiega perché tali elementi non siano idonei a smentire la prova positiva dell'operazione reale.
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