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Sentenza

Sentenza n. 4540/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - della Delibera/verbale di commissione promanante dal Ministero dell'Interno - Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, recante data dell'11 maggio 2022 e notificata al ricorrente in data 21 giugno 2022, tramite la quale è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione;

Giustizia amministrativa202209501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del programma speciale di protezione, con contestuale segnalazione per l'adozione di ordinarie misure di tutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, contestando la revoca del programma speciale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 13 della l. n. 82/1991 e degli artt. 2 e 29 Cost., nonché carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che i fatti contestati non integrassero una causa di revoca obbligatoria né giustificassero una revoca facoltativa e che l'amministrazione non avesse considerato il tempo trascorso dall'inizio della collaborazione, lo stato dei procedimenti penali, la gravità dei reati oggetto delle dichiarazioni e l'attualità delle esigenze di protezione. Con il secondo motivo ha contestato le violazioni degli obblighi di permanenza presso il domicilio protetto, di segretezza e il presunto rifiuto del trasferimento, sostenendo che il ritardo nel rientro fosse dovuto al traffico e a un incidente stradale, che la comunicazione del domicilio fosse stata riservata e necessaria per i soccorsi e che il trasferimento fosse stato soltanto proposto. Con il terzo motivo ha contestato la circostanza, posta a fondamento della revoca, dei contatti con persone dedite al crimine, ritenendola generica, non provata e non veritiera, e ha richiamato la propria collaborazione con l'autorità giudiziaria e la dissociazione dall'ambiente criminale. Con il quarto motivo ha denunciato manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria, sostenendo che fosse incompatibile revocare le misure speciali e, al contempo, disporre la segnalazione per ordinarie misure di protezione, ritenute inadeguate rispetto al rischio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il provvedimento come plurimotivato, ritenendo sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell'atto e dichiarando assorbite le censure riferite alle altre motivazioni. Ha ritenuto che la Commissione avesse legittimamente valorizzato la richiesta di revoca della Procura competente e il parere negativo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, fondati sulle violazioni degli obblighi del programma e, in particolare, sull'accertato contatto con persone dedite al crimine. Tali pareri, secondo il giudice, costituiscono una valutazione qualificata e ponderata degli interessi coinvolti e rendono autosufficiente la motivazione del provvedimento, anche quanto alla revoca facoltativa. La relazione della Procura del 2024, favorevole al ricorrente, è stata ritenuta irrilevante perché sopravvenuta rispetto alla decisione impugnata, la cui legittimità deve essere valutata in rapporto agli elementi istruttori esistenti al momento dell'adozione. Il quarto motivo è stato respinto: la segnalazione per l'adozione di misure ordinarie non è contraddittoria rispetto alla revoca delle misure speciali, poiché le misure speciali presuppongono l'inadeguatezza di quelle ordinarie, mentre la revoca determina il venir meno di tale presupposto e consente l'applicazione delle ordinarie misure di tutela. Le deduzioni sull'inadeguatezza delle misure ordinarie sono state giudicate generiche e prive di adeguato supporto probatorio. Il TAR ha inoltre revocato il gratuito patrocinio precedentemente concesso, ha compensato le spese di lite e ha ordinato l'esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 11 l. n. 82/1991

    L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo.

    La Commissione Centrale delibera sull'ammissione, sui contenuti e sulla durata delle misure speciali sulla base della proposta del procuratore competente.

  • art. 13-quater l. n. 82/1991

    Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    Le misure speciali possono essere revocate o modificate in rapporto all'attualità e gravità del pericolo, all'idoneità delle misure e alla condotta del beneficiario, inclusa l'osservanza degli obblighi assunti; la Commissione deve effettuare le verifiche anche quando vi sia una richiesta motivata dell'autorità proponente.

  • art. 12 l. n. 82/1991

    non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine

    Tra gli obblighi del soggetto protetto rientra il divieto di contattare persone dedite al crimine; la violazione di tale obbligo può fondare la revoca delle misure speciali.

  • art. 9, comma 2, d.l. n. 8/1991

    Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza.

    Le misure speciali sono subordinate all'inadeguatezza delle misure ordinarie; pertanto, una volta revocate le misure speciali, la segnalazione dell'interessato alle autorità di pubblica sicurezza per l'adozione di misure ordinarie non è di per sé contraddittoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In materia di speciali misure di protezione, la Commissione Centrale può disporre la revoca delle misure a termine in relazione alla condotta del beneficiario e all'inosservanza degli obblighi assunti, oltre che in rapporto all'attualità, gravità e gestione del pericolo.
  • La richiesta motivata dell'autorità giudiziaria proponente e i pareri concordi della Procura competente e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono costituire una valutazione qualificata e ponderata degli interessi coinvolti, idonea a sostenere la motivazione della revoca delle misure speciali.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità autonoma di motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggere l'atto; le censure contro le ulteriori motivazioni possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento agli elementi istruttori disponibili al momento della sua adozione; una valutazione favorevole sopravvenuta non incide, di regola, sulla legittimità originaria dell'atto.
  • La revoca delle misure speciali di protezione non è contraddittoria con la contestuale segnalazione dell'interessato per l'adozione di misure ordinarie, poiché le misure speciali presuppongono l'inadeguatezza di quelle ordinarie, mentre la revoca fa venir meno tale presupposto secondo la valutazione dell'autorità competente.
  • Le contestazioni relative all'inadeguatezza delle misure ordinarie di tutela devono essere specifiche e supportate da adeguate allegazioni o elementi probatori; deduzioni generiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMisure prefettizie di sicurezzaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoria

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