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Sentenza

Sentenza n. 4199/2026 - Milano, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione nei confronti dell’istanza presentata dal ricorrente in data 24.11.2025 per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito della revoca del nulla osta al lavoro subordinato di lavoratore extracomunitario già rilasciato in suo favore (prot. n. -OMISSIS- - -OMISSIS- – Modello B2020); nonché per l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere sulla predetta istanza; nonché per la condanna della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere sulla predetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di -OMISSIS- a seguito della domanda presentata in data 12.08.2023 con codice istanza n. -OMISSIS- e codice assicurata n. -OMISSIS-, all’esito dell’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione; nonché per la condanna della Questura di -OMISSIS- di provvedere sulla predetta domanda entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Milano su un’istanza di autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e silenzio della Questura sulla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato, ma il datore di lavoro aveva successivamente rinunciato all’assunzione e il nulla osta era stato revocato. Dopo avere chiesto alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva rappresentato l’impossibilità di formalizzare l’assunzione e chiesto un permesso per attesa occupazione. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per mancata conclusione del procedimento, chiedendo che fosse accertato l’illegittimo silenzio della Prefettura sull’istanza del 24 novembre 2025, che fosse ordinato alla Prefettura di provvedere e, successivamente, alla Questura di rilasciare il titolo di soggiorno. A sostegno ha richiamato una circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, secondo cui, in caso di mancata assunzione da parte del datore di lavoro dopo l’ingresso del lavoratore straniero, quest’ultimo può chiedere un permesso per attesa occupazione allegando una dichiarazione del responsabile dello Sportello unico sull’indisponibilità del datore. La Prefettura ha eccepito e documentato il procedimento; il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile tardività delle domande relative alla richiesta di permesso presentata il 12 agosto 2023.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La prima domanda, concernente il silenzio della Prefettura sull’istanza di autorizzazione al rilascio del permesso per attesa occupazione, è stata dichiarata inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato le disposizioni normative dalle quali deriverebbe uno specifico obbligo della Prefettura di autorizzare la Questura di un’altra provincia al rilascio del titolo. Il richiamo alla circolare ministeriale del 20 agosto 2007 non è stato ritenuto sufficiente, poiché una circolare non può derogare alla disciplina legislativa vigente e, inoltre, risulta risalente rispetto alle modifiche intervenute nella materia. Anche qualificando la richiesta come volta a ottenere la dichiarazione relativa al venir meno della disponibilità del datore di lavoro, la domanda non sarebbe esperibile con il rito del silenzio, perché tale rito presuppone l’omissione di un’attività provvedimentale e non può essere utilizzato per imporre un’attività meramente esecutiva o dichiarativa priva di manifestazione di volontà. La seconda domanda, relativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è stata ritenuta subordinata alla prima e quindi priva di interesse; in ogni caso, è stata considerata tardiva perché proposta oltre un anno dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Sono state compensate le spese, in ragione dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato utilizzato per chiedere la conclusione dei procedimenti relativi al permesso di soggiorno.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il termine entro il quale deve essere proposta l’azione avverso il silenzio; la domanda relativa all’istanza del 12 agosto 2023 è stata ritenuta tardiva.

  • art. 2 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al lavoratore straniero.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato nell’atto con cui la Questura ha chiesto l’integrazione dell’istanza con il contratto di soggiorno.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito al TAR di segnalare d’ufficio la possibile inammissibilità per tardività delle domande proposte oltre il termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone la dimostrazione, da parte del ricorrente, di uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere entro un termine determinato; la mera allegazione dell’inerzia non è sufficiente.
  • Una circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa vigente né, da sola, costituire il fondamento di uno specifico obbligo provvedimentale dell’amministrazione, soprattutto quando sia risalente e riferita a un quadro normativo profondamente modificato.
  • Il rito avverso il silenzio è esperibile per ottenere l’adozione di un provvedimento omesso, ma non per imporre all’amministrazione lo svolgimento di un’attività meramente esecutiva o dichiarativa che non comporti una manifestazione di volontà provvedimentale.
  • L’azione avverso il silenzio deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.; la domanda relativa a un procedimento iniziato molto tempo prima è tardiva quando sia decorso oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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