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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1289/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di restituzione di somme (circa euro 44.000,00) sequestrate preventivamente in relazione a reati di stupefacenti. La censura principale è che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado avesse disposto la "confisca allargata" ai sensi dell'art. 240-bis c.p., mentre per il Marvelli la motivazione del primo giudice si limitava alla confisca per equivalente in relazione ai singoli capi. Il ricorrente sostiene quindi che non ricorrevano i presupposti della confisca allargata (in particolare il requisito della sproporzione rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell'attività economica e la mancanza di giustificazione credibile sulla provenienza delle somme).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Torino per nuovo esame. La Corte ha stabilito che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione carente e formale, limitandosi a richiamare il dispositivo della sentenza di primo grado senza indicare i presupposti di fatto che giustificano la confisca "allargata" (in particolare la prova della sproporzione). Ha inoltre affermato l'illegittimità della riqualificazione, da parte del giudice cautelare in sede di riesame, di un sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. come se fosse un sequestro funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., poiché ciò comporta l'adozione di un provvedimento di diversa natura e può ledere il diritto di difesa. Per tali ragioni la decisione è stata annullata e si è disposto il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    La norma disciplina la cosiddetta "confisca allargata": la Corte ricorda che per applicarla è necessario verificare la disponibilità dei beni da parte dell'interessato e la sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica; non rileva il quantum ricavato dai singoli reati 'spia' ma occorre valutare la complessiva sproporzione e motivarla.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata quale titolo dei reati per i quali il Marvelli era stato condannato; la Corte prende atto che condanne per reati di stupefacenti possono integrare il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'art. 240-bis, ma resta obbligatoria la verifica della sproporzione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata nella sentenza di merito come contestazione penale; non altera il principio che la confisca allargata richiede motivazione sulla sproporzione e sulla provenienza dei beni.

  • art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo su conforme richiesta del pubblico ministero; la Corte segnala che non è legittimo trasformare in sede di riesame un sequestro disposto ai sensi di questa norma in un sequestro funzionale alla confisca allargata senza i necessari accertamenti e motivazioni.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'ordinanza resa ai sensi di questa norma (misure interdittive e simili) è impugnabile entro i limiti di legge e che, anche in tale ambito, la motivazione è sindacabile qualora ometta gli elementi dai quali è tratto il convincimento.

  • art. 323 cod. proc. pen.

    Richiama il limite di impugnabilità dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 322-bis, precisando che il vizio di violazione di legge può comprendere anche una motivazione inidonea o mancante.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento (rinvio).

Massime di principio

  • Per disporre la confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. è necessario motivare i presupposti di fatto: disponibilità dei beni e sproporzione rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell'attività economica; il giudice non può limitarsi a richiamare il dispositivo di una sentenza precedente.
  • Il valore ricavabile dai singoli reati 'spia' non è decisivo: il giudizio sulla confisca allargata deve considerare la complessiva sproporzione tra patrimonio e reddito/attività.
  • Non è legittimo che, in sede di riesame, il giudice riqualifichi un sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. come se fosse un sequestro funzionale alla confisca allargata senza procedere ai necessari accertamenti e motivazioni, poiché ciò altera la natura del provvedimento e può ledere il diritto di difesa.
  • Le ordinanze rese ai sensi di art. 322-bis c.p.p. sono impugnabili nei limiti di legge per violazione di legge, e la Corte ammette il sindacato sulla motivazione qualora manchino gli elementi di fatto su cui si fonda la decisione.
  • In casi simili, il giudice chiamato a decidere sulla restituzione di somme sequestrate deve esaminare il decreto di sequestro e fornire una motivazione piena e puntuale sui requisiti della confisca (anche il periculum nel caso del sequestro preventivo), non potendosi limitare a riferimenti formali alla sentenza di primo grado.

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