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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35624/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2006 e 2007, concernente una centrale elettrica. La società contribuente aveva impugnato l'atto limitatamente alle sanzioni, deducendo da un lato la mancanza dell'elemento soggettivo della consapevolezza e, dall'altro, la presenza di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni applicabili alla materia; per il resto aveva prestato acquiescenza alla pretesa tributaria relativa all'imposta. Dopo il rigetto del ricorso nei due gradi di merito, la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'ente locale dava atto di avere raggiunto un accordo stragiudiziale e di avere disposto in autotutela l'annullamento delle sanzioni, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità sfavorevole alla pretesa sanzionatoria; le parti chiedevano quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e della rettifica in autotutela degli avvisi di accertamento con annullamento delle sanzioni, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite in considerazione della sopravvenuta definizione concordata della controversia. Infine ha dato atto che non sussistono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; richiamo anche al comma 1-bis

    in caso di definizione della controversia nei termini indicati, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono in corso di cassazione un accordo stragiudiziale che elimina l'oggetto della pretesa controversa, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta autotutela dell'ente impositore, con annullamento delle sanzioni impugnate, rende priva di interesse la decisione sul ricorso e comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese è giustificata dalla definizione concordata e sopravvenuta della lite.
  • Se viene meno il presupposto della soccombenza per effetto della cessazione della materia del contendere, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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