Sentenza n. 5068/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione per la presentazione e lavorazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 13 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente nelle more del giudizio sul silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto della durata dell’inerzia anteriore al ricorso e del comportamento complessivo dell’amministrazione, anche in rapporto al numero eccezionalmente elevato di istanze da essa gestite.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato, anche qualora le spese di lite siano compensate.
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