Cassazione Civile, Ordinanza n. 07611/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società estera operante nel settore delle scommesse un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2012, assumendola obbligata in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per conto di un bookmaker privo di concessione, con applicazione anche delle sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con esclusione delle sanzioni e rigetto per il resto; in appello la CTR aveva confermato la pretesa per l'imposta. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: due pregiudiziali, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, censurando la normativa interna e la compatibilità con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE, nonché il principio di non discriminazione; tre motivi di merito, contestando il presupposto soggettivo dell'imposta, il presupposto territoriale e il preteso affidamento tutelabile; un motivo di nullità per ultra petizione sulla statuizione relativa a sanzioni e spese; un motivo sulle spese di appello. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta dalla giurisprudenza unionale e non ravvisando alcuna discriminazione o contrasto con la libera prestazione dei servizi. Ha ritenuto infondati i motivi principali sulla debenza dell'imposta unica per l'anno 2012, affermando che la disciplina interna, come interpretata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, assoggetta all'imposta anche i bookmaker esteri privi di concessione e i soggetti che raccolgono scommesse in Italia per loro conto; ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento. Il motivo di nullità per ultra petizione è stato assorbito. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la CTR aveva correttamente applicato il principio di soccombenza. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato adeguatamente riportato e localizzato l'appello incidentale asseritamente non esaminato. Il giudizio di legittimità è stato definito con rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale e compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti; il ricorso successivo può convertirsi in incidentale se proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.
art. 371 c.p.c.
L'impugnazione della parte che avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale deve essere veicolata nella forma incidentale, salvo conversione se tempestiva.
art. 333 c.p.c.
La parte cui è stato notificato il ricorso principale deve proporre le proprie impugnazioni nel medesimo procedimento come ricorso incidentale.
art. 267 TFUE
È stata negata la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale.
art. 56 TFUE
La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non viola la libera prestazione dei servizi, poiché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano senza distinzione di stabilimento.
art. 57 TFUE
Richiamato insieme all'art. 56 TFUE, ma ritenuto non ostativo alla disciplina nazionale in materia di giochi d'azzardo.
art. 52 TFUE
Richiamato dalla ricorrente nei quesiti pregiudiziali, senza che la Corte ravvisasse ragioni per investire la Corte di giustizia.
art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che gestiscono, anche in concessione, concorsi pronostici e scommesse; la norma, come interpretata dalla legislazione successiva, include anche chi gestisce per conto di terzi, anche se ubicati all'estero.
art. 1, comma 66, della L. 13 dicembre 2010, n. 220
È norma interpretativa: l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione; soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente e per conto di terzi, e se l'attività è esercitata per conto terzi il mandante è obbligato in solido per imposta e sanzioni.
art. 1, comma 64, della L. 13 dicembre 2010, n. 220
Esplicita gli obiettivi di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto all'evasione nel settore del gioco, richiamati per giustificare l'assetto normativo.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamato dalla ricorrente per il presupposto territoriale dell'imposta, ma ritenuto non decisivo alla luce della disciplina complessiva e della giurisprudenza richiamata.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In presenza di difesa dell'ente impositore da parte di propri funzionari, le spese vengono liquidate secondo i compensi forensi con riduzione del 20%; la norma legittima la rifusione anche delle attività difensive svolte dai funzionari.
art. 91 c.p.c.
La CTR ha applicato correttamente il principio di soccombenza nel condannare la parte appellante alle spese di appello.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è eccezionale e richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni; nel caso non sussistevano tali presupposti.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è scrutinabile solo se la domanda o eccezione asseritamente non esaminata è specificamente riportata e localizzata nel ricorso per cassazione.
d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina delle spese processuali nel processo tributario e per la legittimazione dei funzionari dell'amministrazione alla difesa in giudizio.
d.lgs. n. 504/1998
È il testo base dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, interpretato nel senso di comprendere le attività di raccolta svolte per conto di operatori esteri.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'organizzazione e la raccolta del gioco sul territorio italiano, non la sola conclusione del contratto di scommessa in senso astratto.
- Per l'anno d'imposta 2012, il bookmaker estero privo di concessione può essere soggetto passivo dell'imposta unica e risponde in solido con il soggetto che raccoglie le scommesse per suo conto in Italia.
- La disposizione interpretativa del 2010 ha portata retrospettiva come criterio interpretativo del sistema, ma la declaratoria di illegittimità costituzionale ha limitato gli effetti solo per i rapporti anteriori al 2011, in ragione dell'impossibilità di traslare l'imposta su rapporti già cristallizzati.
- Non sussiste contrasto con gli artt. 56 e seguenti TFUE quando la normativa fiscale colpisce indistintamente tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale e risponde a motivi imperativi di interesse generale, purché la misura sia proporzionata.
- Il legittimo affidamento non è tutelabile in capo all'operatore estero per escludere la soggettività passiva, quando la Corte costituzionale non ha messo in discussione la sua assoggettabilità al tributo neppure prima della norma interpretativa.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede la riproduzione puntuale della domanda o eccezione non esaminata e della sua collocazione negli atti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La contestazione delle spese processuali in cassazione richiede l'indicazione analitica delle singole voci e degli importi censurati; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La compensazione delle spese è eccezionale e non può essere invocata solo perché la controversia è complessa o peculiare, se manca soccombenza reciproca o altra specifica ragione motivata.
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