Cassazione Civile, Ordinanza n. 31483/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di rettifica/accertamento IMU emessi dal Comune di Napoli per gli anni 2013-2017 in relazione a un immobile sito in Napoli, via Manzoni n. 140. Il contribuente aveva contestato la pretesa fiscale sostenendo, in sintesi, che l'immobile dovesse beneficiare della riduzione/esenzione collegata allo stato di inagibilità o inabitabilità e che l'accertamento catastale e la rendita utilizzata non fossero corretti. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso, ritenendo corretta la liquidazione dell'imposta anche alla luce di precedente pronuncia di Cassazione sulla classificazione catastale dell'immobile e osservando che il contribuente aveva prodotto solo una dichiarazione IMU di inagibilità, priva di adeguata documentazione tecnica. In appello la CTR aveva confermato, rilevando inoltre che la tardiva costituzione del Comune non impediva la produzione documentale in appello, che la precedente ordinanza della Cassazione confermava la legittimità dell'inquadramento catastale e che spettava al contribuente provare rigorosamente lo stato di inagibilità, prova non fornita. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto sei motivi: (1) nullità/tardività della costituzione e produzione documentale del Comune oltre i termini del processo tributario; (2) violazione di norme processuali e tributarie per non avere considerato che il DOCFA depositato era una mera rettifica grafica senza variazione del classamento; (3)-(4) violazione di norme tributarie e processuali assumendo che un regolamento comunale non potesse prevalere sulla legge statale e che, avendo egli chiesto negli anni la riduzione del 50% dell'ICI/IMU, l'onere probatorio gravasse sul Comune; (5) omessa considerazione del fatto che non sarebbero dovute sanzioni/interessi se il contribuente si fosse conformato a indicazioni amministrative poi modificate; (6) censura sulle spese di lite, sostenendo che il comportamento processuale del Comune avrebbe giustificato la sua rifusione delle spese di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi: il primo per difetto di specificità e per mancata attinenza alla ratio decidendi, osservando che la tardiva costituzione del resistente nel contenzioso tributario preclude solo le difese non rilevabili d'ufficio ma non la produzione documentale ammissibile in appello; il secondo perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; il terzo e il quarto perché non coglievano la reale motivazione della CTR e perché, in ogni caso, la disciplina o le circolari amministrative invocate non potevano spostare l'onere probatorio sul Comune, dovendo il contribuente dimostrare lo stato di inagibilità ai fini del beneficio fiscale; il quinto per genericità e perché la sola sopravvenienza di una precedente ordinanza di Cassazione non integrava errore inevitabile idoneo a escludere sanzioni. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato la regolazione delle spese in base al principio di causalità, essendo il contribuente la parte soccombente. Il ricorso è stato quindi respinto e il contribuente condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 546/1992
entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso
la costituzione tardiva del resistente nel processo tributario comporta decadenza da alcune difese e istanze, ma non impedisce la semplice negazione dei fatti costitutivi della pretesa né la produzione documentale consentita dalle norme processuali tributarie.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
20 giorni prima dell'udienza
è richiamato quale termine per la produzione documentale; la sua violazione non ha inciso nel caso concreto secondo la Corte, anche per la possibilità di valutare i documenti in appello nei limiti consentiti.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
in appello possono essere prodotti documenti anche se irritualmente prodotti in primo grado; tale disciplina esclude che un vizio di produzione documentale in primo grado determini automaticamente l'inutilizzabilità in secondo grado.
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il vizio dedotto entro una delle categorie tassative; è inammissibile la critica generica o che miri a una nuova valutazione del fatto.
art. 366 c.p.c.
impone l'onere di specificità dei motivi, con indicazione della norma violata e del motivo di ricorso corrispondente.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo, ma non è stato ritenuto violato nei motivi esaminati.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione a pretesi vizi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 115 c.p.c.
richiamato per sostenere una erronea valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che le doglianze che attengono alla ricostruzione del fatto non integrano di regola violazione di legge.
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione alla produzione di nuovi documenti e alla loro ammissibilità, tema però risolto secondo la disciplina speciale del processo tributario.
art. 8 d.lgs. n. 504/1992
norma richiamata in tema di riduzione IMU/ICI per fabbricati inagibili/inabitabili; la Corte afferma che il relativo beneficio richiede prova rigorosa del presupposto di fatto da parte del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
menzionato dal ricorrente sul reclamo-mediazione, ma la doglianza non ha inciso sull'esito del giudizio.
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in collegamento alla produzione documentale del resistente nel processo tributario.
art. 23 d.lgs. n. 544/1992
nel testo appare come riferimento alla disciplina della costituzione nel processo tributario; la Corte lo utilizza per affermare la tardività della costituzione del Comune e i suoi limiti difensivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva del resistente comporta decadenze difensive tipiche, ma non preclude la produzione di documenti né il diritto di contestare i fatti costitutivi della pretesa nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e sussumibile in una delle categorie tassative dell'art. 360 c.p.c.; è inammissibile una censura che non indichi il vizio dedotto o che si limiti a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella critica della ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito; la rivalutazione delle prove è preclusa in cassazione salvo gli stretti limiti del vizio motivazionale.
- Nei benefici fiscali connessi all'inagibilità o inabitabilità dell'immobile, il contribuente sopporta l'onere di provare rigorosamente il presupposto di fatto, non essendo sufficiente una mera autodichiarazione priva di supporto tecnico adeguato.
- Le circolari e gli atti interpretativi dell'amministrazione finanziaria non hanno efficacia normativa e non possono imporre ai contribuenti adempimenti o effetti non previsti dalla legge.
- Ai fini della regolazione delle spese, opera il principio di causalità: soccombe chi ha dato causa al processo o alla sua protrazione con una pretesa infondata o con una resistenza non conforme a diritto.
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