Cassazione Penale, Sentenza n. 30871/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per furto aggravato. Buonsante ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che l'azione fosse improcedibile perché il reato si era estinto per remissione di querela intervenuta e accettata. Ferri ha censurato la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., lamentando violazione di legge e vizio motivazionale relativo alla diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso i ricorsi al fine di valutare la remissione di querela intervenuta e ritualmente accettata durante il pendere del ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la remissione di querela, accettata, determini l'estinzione del reato e che tale estinzione debba essere dichiarata dal giudice di legittimità anche se non era stata rilevata dalla corte di merito. Non essendovi elementi comprovanti l'innocenza, ma risultando valida la remissione e la sua accettazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e ha posto a carico dei querelati le spese processuali.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata dal Ferri per una diminuzione della pena. La Corte non ha risolto nel merito l'applicazione di questa attenuante perché ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela, rendendo irrilevante la questione sulla diminuzione.
art. 152, comma terzo, cod. pen.
Stabilisce che la remissione di querela può intervenire fino a quando la condanna non sia divenuta irrevocabile; la Corte ha interpretato questa norma nel senso che la remissione valida estingue il reato anche se intervenuta in pendenza di impugnazione.
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
"dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la s tenza che ...IL„...., N dichiara inammissibile o rigetta il ricorso."
Indica il momento in cui una decisione di Cassazione acquista efficacia ai fini dell'irrevocabilità: la Corte ha richiamato questa norma per precisare che la remissione può estinguere il reato se intervenuta prima che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile anche in presenza di ricorso per cassazione.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia le spese sono poste a carico dei querelati.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) e Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)
Precedenti richiamati dalla Corte secondo i quali la remissione di querela accettata in pendenza di impugnazioni determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.
Massime di principio
- La remissione di querela, se ritualmente effettuata e accettata prima che la condanna diventi irrevocabile, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata e durante il pendente ricorso per cassazione.
- La Corte di Cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela d'ufficio quando il ricorso è stato tempestivamente proposto, anche se la questione non è stata rilevata dai giudici di merito.
- L'estinzione per remissione prevale su questioni di ammissibilità del ricorso: la sopravvenuta remissione può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- La remissione con accettazione produce effetto anche nei confronti del coimputato che non abbia sollevato la questione, nei limiti in cui sia intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza.
- Quando interviene la remissione, questioni sostanziali come l'applicabilità di attenuanti possono diventare irrilevanti perché l'estinzione del reato annulla l'esigenza di determinare la pena.
- In assenza di pattuizioni contrarie, le spese processuali conseguenti all'annullamento per estinzione del reato sono a carico dei querelati ai sensi dell'ordinamento processuale penale.
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