Sentenza del 26/01/2017 n. 715 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - CREDITO IVA - DIRITTO AL RIMBORSO - Sussiste - Associazione in liquidazione - Obbligo devoluzione del patrimonio associativo - Diniego al rimborso IVA - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso IVA è stato ritenuto illegittimo. Il credito tributario non costituisce un elemento attivo del patrimonio associativo da devolvere autonomamente a un'altra associazione. Deve essere riscosso dall'associazione in liquidazione e utilizzato per coprire i debiti associativi. Solo al termine della liquidazione, qualora residui un patrimonio attivo, questo dovrà essere devoluto secondo la normativa applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha contestato il diniego del rimborso di un credito IVA, sostenendo di averne diritto nonostante fosse in liquidazione e non avesse ancora individuato un'altra associazione cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo. L'amministrazione finanziaria riteneva invece che l'obbligo di devoluzione del patrimonio associativo impedisse il rimborso diretto del credito.
Norme richiamate
Art. 5, comma 4, Legge n. 266/1991
Il patrimonio dell'associazione cessata deve essere devoluto ad altra associazione.
L'obbligo di devoluzione riguarda il patrimonio eventualmente residuo dopo la liquidazione e il pagamento dei debiti, non impedisce la riscossione dei crediti tributari necessari a definire la situazione patrimoniale dell'associazione.
Art. 10, Legge n. 460/1997
Il patrimonio dell'associazione cessata deve essere devoluto ad altra associazione.
La norma non consente di considerare automaticamente il credito IVA come bene da trasferire a un'altra organizzazione; il credito deve essere prima riscosso e destinato alla copertura delle passività associative.
Massime di principio
- In caso di liquidazione di un ente associativo, i crediti tributari devono essere riscossi dall'ente e utilizzati per il pagamento dei debiti e per la definizione della liquidazione.
- L'obbligo di devoluzione riguarda esclusivamente l'eventuale patrimonio netto residuo al termine della liquidazione, non i singoli crediti ancora da riscuotere.
- L'amministrazione finanziaria non può negare il rimborso IVA soltanto perché l'associazione in liquidazione non ha ancora individuato il soggetto destinatario del patrimonio residuo.
- La devoluzione a un'altra associazione diventa rilevante solo dopo aver completato la liquidazione e verificato l'eventuale esistenza di un attivo residuo.
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