Cassazione Civile, Sentenza n. 29771/2020 del 29/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva: ritenuto competesse alla Regione introitare i canoni demaniali dal 2008 (e all'Agenzia il canone 2007), confermato la giurisdizione del giudice ordinario, escluso l'applicabilità alla concessione n.12 degli aumenti introdotti dall'art.1, comma 251, legge 296/2006 sulla base della non natura turistico-ricreativa della stessa, e implicitamente ritenuto non abrogata la norma interpretativa dell'art.10, comma 1, legge 449/1997; SIL deduceva, tra l'altro, che la legge finanziaria 2007 avesse implicitamente abrogato la norma intertemporale del 1997 e chiedeva subordinatamente la riduzione del 90% del canone relativo ad aree demaniali non produttive di lucro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di SIL sia il ricorso incidentale della Regione. Ha confermato che: la norma interpretativa di cui all'art.10, comma 1, legge 449/1997 non è stata espressamente abrogata e, in quanto norma interpretativa/intertemporale, si riferisce al testo storico dell'art.3 del d.l. 400/1993; tuttavia la nuova disciplina introdotta dall'art.1, comma 251, legge 296/2006 si applica ai rapporti concessori in corso al 10 gennaio 2007 (quindi ai concessionari 'in corso'), salvo specifiche esclusioni previste dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa; la Corte d'appello ha correttamente escluso la natura turistico-ricreativa della concessione n.12 e quindi l'applicabilità degli aumenti a quella concessione, mentre ha ritenuto sussistente tale natura per la n.13; ha altresì ribadito la competenza del giudice ordinario per controversie di natura essenzialmente patrimoniale sul quantum dei canoni; le censure processuali di SIL (omessa pronuncia sulla riduzione del 90%) sono infondate perché la Corte territoriale aveva pronunciato in termini motivati sulla natura del canone e sull'inesistenza del canone "ricognitorio"; sono state inoltre respinte eccezioni procedurali della Regione rilevando il principio dell'unicità del giudizio e la legittima adattazione del petitum nel passaggio tra giurisdizioni. Le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
decreto-legge 5/10/1993 n.400, art.3
disciplinava i criteri di determinazione dei canoni demaniali per le concessioni turistico-ricreative
la norma storica è il riferimento della disposizione interpretativa del 1997; i successivi testi che modificano l'art.3 non modificano retroattivamente il contenuto della norma interpretativa riferita al testo storico
legge 4/12/1993 n.494
conversione del d.l. 400/1993
contesto normativo originario cui si riferisce l'art.10/1997
legge 17/12/1997 n.449, art.10 comma 1
i canoni determinati ai sensi dell'art.3 del d.l. 5/10/1993 n.400 si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31/12/1997
considerata norma di interpretazione autentica/intertemporale riferita al testo storico dell'art.3 del 1993; non è stata espressamente abrogata dalla legge 296/2006 e conserva rilevanza nel regime transitorio
legge 27/12/2006 n.296, art.1 comma 251
nuovi criteri per la determinazione dei canoni con decorrenza 1/1/2007 per concessioni rilasciate o rinnovate
introduce revisione integrale dei criteri di determinazione del canone e, secondo la Corte, si applica anche alle concessioni in corso al 10/1/2007, salvo casi espressamente esclusi dalla legge o dalla giurisprudenza
legge 27/12/2006 n.296, art.1 comma 256
prevede specifiche abrogazioni di talune disposizioni
la presenza di abrogazioni espresse nella stessa legge (es. comma 4 art.10 legge 449/1997) dimostra che il legislatore non ha inteso abrogare tacitamente il comma 1 dell'art.10 del 1997
disposizioni sulla legge in generale, art.15
le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa, per incompatibilità o perché la nuova legge regola l'intera materia
criterio applicato per valutare la tesi di abrogazione tacita: la Corte ha ritenuto che non ricorre l'abrogazione per regolazione dell'intera materia da parte della legge 296/2006
codice della navigazione, art.39 comma 2
disciplina il canone ricognitorio
la Corte territoriale ha escluso che il canone fosse di natura ricognitoria perché le opere erano produttive di reddito; tale esclusione è stata ritenuta motivata e ha impedito la riduzione richiesta
regolamento del codice della navigazione, art.37 co.2
definizione di concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza
usato dalla Corte d'appello per escludere la natura ricognitoria del canone nel caso concreto
codice di procedura civile, art.360 nn.1 e 3-4
motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, omissione di pronuncia, ecc.)
criterio di inammissibilità o rigetto dei motivi di cassazione applicato ai motivi proposti da SIL
codice di procedura civile, art.50
riassunzione e prosecuzione del giudizio
la Corte ha precisato che nel passaggio da giurisdizione amministrativa a giudice ordinario è consentito l'adattamento del petitum; non è ammessa la rigidità richiesta dalla Regione
codice di procedura civile, art.112
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la censura di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione è infondata perché la Corte territoriale ha trattato e respinto la domanda con motivazione
codice di procedura civile, art.378
richiamato per spiegare i limiti delle memorie: non possono introdurre nuove censure non dedotte in ricorso
Massime di principio
- Una norma di interpretazione autentica o intertemporale si riferisce al testo storico della norma che intende interpretare; non si estende automaticamente a testi successivi che abbiano riscritto quell'articolo.
- La modifica dei criteri di determinazione dei canoni (es. legge 296/2006) può trovare applicazione anche alle concessioni in corso quando il testo legislativo lo prevede chiaramente e la finalità pubblica giustifica la revisione.
- La giurisdizione spetta al giudice ordinario per controversie che abbiano contenuto essenzialmente patrimoniale e si risolvano mediante applicazione di criteri normativi automatici; invece il giudice amministrativo è competente quando è necessario sindacare atti autoritativi o esercizi di discrezionalità della P.A.
- In caso di passaggio del giudizio da un ordine di giurisdizione a un altro (es. amministrativo -> ordinario) è ammessa l'emendatio del petitum per adattarlo al rito del giudice ad quem, senza perdere l'effetto di unicità del giudizio.
- Le memorie in cassazione non possono introdurre nuove questioni o censure non contenute nel ricorso; nuove deduzioni richiedono deduzione in sede di merito per non essere inammissibili.
- L'abrogazione tacita di una norma richiede incompatibilità evidente o la volontà del legislatore di regolare integralmente la materia; la presenza di abrogazioni espresse nella legge successiva può indicare l'intenzione del legislatore di preservare altre disposizioni.
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