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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01556/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. e lamentando l'omesso rilievo della prescrizione. Il fatto contestato consisteva nell'occultamento del registro dei beni ammortizzabili, del registro degli acquisti IVA e di fatture, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume d'affari, condotta accertata nel giugno 2014 e sussunta nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Il ricorrente sosteneva che il reato fosse prescritto e che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che il reato di occultamento della documentazione contabile abbia natura permanente e che la permanenza cessi con l'accertamento fiscale, momento dal quale decorre la prescrizione. Ha quindi osservato che, pur essendo la prescrizione maturata nel giugno 2024, essa è sopravvenuta alla sentenza impugnata del 27/11/2023; inoltre, l'inammissibilità del ricorso precludeva comunque la declaratoria ex art. 129 c.p.p. di cause di non punibilità maturate dopo la decisione di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    disciplinato quale parametro della censura sulla prescrizione, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza del reato, coincidente con l'accertamento fiscale.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili contestato all'imputato.

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato per il computo del termine prescrizionale nel caso di specie.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua applicazione è stata esclusa perché il ricorso inammissibile non consente di rilevare cause di non punibilità maturate dopo la sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura permanente: la condotta antigiuridica perdura fino all'accertamento fiscale, che segna il dies a quo della prescrizione.
  • La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello non può essere dichiarata in cassazione quando il ricorso è inammissibile, poiché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo officioso delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. maturate successivamente alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione di documenti contabiliImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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