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Sentenza

Sentenza n. 1677/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 336/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire il decreto ingiuntivo n. 336/2025 del Tribunale di Rimini, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 336/2025 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà emesso dal giudice civile il 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto era stato notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. La domanda si fonda sulla perdurante inadempienza dell'Amministrazione; il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inadempimento del Ministero e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L'esecuzione deve comprendere le somme dovute in base al decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, incluse le spese legali liquidate dal giudice ordinario se non già pagate e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, interverrà in sostituzione quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 23/10/2025.

    Il decreto ingiuntivo munito della dichiarazione di esecutorietà costituisce il titolo giudiziale alla cui esecuzione l'Amministrazione è tenuta.

Massime di principio

  • L'inadempimento dell'Amministrazione a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e azionato dopo il decorso del termine dilatorio consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione delle statuizioni del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'Amministrazione in caso di persistente inottemperanza, su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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