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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10050/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 unificato con l'art. 650 cod. pen. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza del reato, sostenendo che la depenalizzazione introdotta dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada (d.lgs. 15/1/2016, n.8) ha trasformato in illecito amministrativo la condotta di guida senza patente e avrebbe tacitamente abrogato la fattispecie penale, salvo l'ipotesi di recidiva amministrativa; contesta inoltre il richiamo a precedenti sentenze che non avrebbero considerato il novum legislativo

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la tesi difensiva manifestamente infondata, confermando che la depenalizzazione della guida senza patente non si estende all'ipotesi in cui la condotta è posta in essere da chi è sottoposto a misura di prevenzione personale: in tali casi l'art. 73 d.lgs. n.159/2011 configura un autonomo reato. La Corte ha richiamato la rimessione al Giudice delle leggi e la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 18/09/2022, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ritenendo legittima la diversa disciplina sanzionatoria e la specificità della fattispecie riferita a soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali. È stato inoltre rilevato che il reato non è prescritto (termine interrotto/sospeso per la rimessione alla Corte Costituzionale). Il ricorrente è stato confermato colpevole e condannato (pena di mesi sette di arresto, unificata con art. 650 c.p.) e condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale"

    La norma punisce come reato la guida senza patente quando la mancanza del titolo deriva dall'applicazione di una misura di prevenzione personale; costituisce una fattispecie autonoma rispetto alla disciplina del codice della strada

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    "della conduzione di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici"

    La disposizione, modificata dal d.lgs. 15/1/2016 n.8, ha trasformato in illecito amministrativo la guida senza patente per la generalità dei casi; tuttavia la depenalizzazione non si estende ai casi in cui la mancanza della patente dipende dalla misura di prevenzione personale, che rimangono puniti penalmente ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 159/2011

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Provvedimento di depenalizzazione che ha trasformato in illecito amministrativo la guida senza patente per la generalità dei soggetti, ma non ha abrogato la fattispecie penale riferita ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione

  • art. 120 Codice della Strada

    Riferimento normativo specifico preso a fondamento dalla Corte costituzionale: la perdita del titolo abilitativo per effetto della misura di prevenzione trova il suo rilievo in una regola specifica del Codice della Strada, giustificando la diversa disciplina sanzionatoria per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione

  • Costituzione (art. 25, secondo comma; art. 27, terzo comma; art. 3)

    Parametri costituzionali evocati nella questione di legittimità che la Corte Costituzionale ha valutato: la Corte ha ritenuto che la disciplina vigente non violi i principi di legalità della pena, finalità rieducativa e parità/uguaglianza, considerata la specificità della pericolosità dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 211 del 18 settembre 2022

    Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, affermando che la persistenza della punibilità penale per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali è giustificata da una specifica regola (art. 120 cod. strada) e da una non irragionevole graduazione della risposta sanzionatoria

Massime di principio

  • La depenalizzazione della guida senza patente operata dal d.lgs. 15/1/2016 n.8 non si estende automaticamente ai casi in cui la mancanza della patente derivi da una misura di prevenzione personale: in tali ipotesi continua ad applicarsi l'art. 73 d.lgs. 159/2011
  • Per configurare il reato ex art. 73 è necessario che la mancanza del titolo abilitativo sia la conseguenza dell'applicazione di una misura di prevenzione personale; il giudice deve accertare il nesso tra la misura e la revoca/inesistenza del titolo
  • Una questione di legittimità costituzionale volta a contestare la differenziazione sanzionatoria deve dimostrare l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della scelta legislativa: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2022 tale profilo è difficilmente percorribile
  • Se il giudice ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, il decorso della prescrizione si sospende per il periodo della rimessione; occorre calcolare i termini tenendo conto della sospensione e della data di restituzione degli atti
  • In casi simili valutare sempre (i) se la persona era effettivamente sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, (ii) se la perdita del titolo è direttamente collegata a quella misura e (iii) la eventuale incidenza di recidiva amministrativa che, se prevista, potrebbe configurare comunque rilevanza penale

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