Cassazione Civile, Ordinanza n. 27842/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento disciplinare notarile nel quale al notaio era stata inflitta la sospensione per un anno e una sanzione pecuniaria per due addebiti: la ricezione di una donazione in base a una procura ritenuta inidonea a conferire il potere di donare e la stipula di una vendita di immobile in costruzione gravato da ipoteca senza previo o contestuale frazionamento del mutuo/ipoteca. Il reclamo contro la sanzione era stato respinto e la Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso ordinario. Con il presente ricorso per revocazione il notaio deduce errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe omesso di considerare: che la procura consentiva anche atti di straordinaria amministrazione e quindi, a suo dire, anche la donazione; che la donazione riguardava un bene tra stretti congiunti e per la quota già in parte riferibile alla donataria; che l’atto successivo del 2016 costituiva ratifica della precedente donazione; e, quanto alla vendita dell’immobile, che il mancato frazionamento dell’ipoteca non aveva arrecato pregiudizio perché il prezzo era stato pattuito anche con pagamento differito e il frazionamento era poi intervenuto. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto che tali censure non denunciassero un vero errore di percezione, ma mirassero a una nuova valutazione dei fatti e delle questioni già esaminate nel precedente giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che le circostanze poste a base dei motivi erano già state considerate nell’ordinanza impugnata e che il ricorrente, sotto la veste dell’errore di fatto, chiedeva in realtà una diversa valutazione giuridica e fattuale della vicenda. In particolare, ha ribadito che la donazione compiuta in base a mandato nullo resta nulla perché l’art. 778 c.c. vieta che la scelta del donatario sia rimessa al mandatario; che la ratifica ex art. 1399 c.c. non è applicabile alla donazione compiuta senza valido mandato; e che, quanto alla violazione della disciplina sul frazionamento dell’ipoteca, l’eventuale assenza di danno concreto non incide sul rilievo disciplinare né giustifica la revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 778 c.c.
La norma è richiamata nel senso che è nullo il mandato a donare quando la scelta del donatario sia rimessa al mandatario; la decisione personale del donante non può essere sostituita da un terzo.
art. 1399 c.c.
La ratifica del contratto concluso senza poteri, prevista per la rappresentanza senza poteri, non è applicabile alla donazione compiuta in base a un mandato nullo.
art. 799 c.c.
La disposizione è richiamata per escluderne l’applicazione al caso concreto, poiché presuppone una donazione nulla ma compiuta personalmente dal donante.
art. 28 Legge notarile
È la norma disciplinare ritenuta violata dal notaio per avere ricevuto e rogato atti contrari alla disciplina sostanziale applicabile.
art. 144 Legge notarile
Le attenuanti non sono state riconosciute perché il notaio non aveva eliminato le conseguenze dannose della violazione e il successivo atto non valeva come riparazione del danno.
art. 8 d.lgs. 122/2005
La violazione è ritenuta sussistente per la stipula della vendita di immobile in costruzione gravato da ipoteca senza il contestuale o anteriore frazionamento del mutuo/ipoteca.
art. 391-bis c.p.c.
È il fondamento processuale del ricorso per revocazione avverso la decisione di legittimità.
art. 395, n. 4 c.p.c.
L’errore revocatorio deve consistere in una svista su dati oggettivi non contestati e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione giuridica o fattuale.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre il vizio di revocazione come errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva su un fatto oggettivo, incontestato e decisivo; non è invece utilizzabile per ottenere una diversa lettura dei fatti o una diversa soluzione giuridica.
- La donazione è incompatibile con un mandato nullo quando il terzo mandatario sia chiamato a sostituirsi alla volontà personale del donante nella scelta del donatario o nella determinazione dell’oggetto della liberalità.
- La ratifica della rappresentanza senza poteri, propria della disciplina generale dei contratti, non opera automaticamente per sanare una donazione compiuta in violazione della forma e dei limiti sostanziali del mandato a donare.
- In sede disciplinare notarile, la non verificazione del danno materiale può essere irrilevante ai fini dell’accertamento della violazione e non basta da sola a escludere la sanzione o a giustificare le attenuanti, se il professionista non ha rimosso le conseguenze dell’illecito.
- Ai fini della revocazione, non è sufficiente dedurre che la Corte abbia sottovalutato o male apprezzato alcune circostanze: occorre dimostrare un vero errore percettivo su un fatto non dibattuto e non già deciso nella precedente pronuncia.
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