Cassazione Civile, Ordinanza n. 10997/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società in amministrazione straordinaria aveva chiesto la revoca, ai sensi degli artt. 49 d.lgs. 270/1999 e 67 l. fall., di due pagamenti effettuati in suo favore da una controparte commerciale nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che i pagamenti fossero stati eseguiti nei termini d'uso fra le parti e, quindi, esenti da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. La corte d'appello aveva invece accolto l'appello della procedura, valorizzando un progressivo aumento dei ritardi di pagamento fino a 80-90 giorni, i solleciti inviati dalla controparte e altre circostanze sintomatiche della conoscenza dello stato di crisi. La società destinataria della revocatoria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato soprattutto che la corte territoriale avesse erroneamente limitato l'analisi della prassi di pagamento a un arco temporale troppo risalente, senza verificare i tempi di pagamento prossimi ai pagamenti impugnati e senza valutare compiutamente la documentazione e le prove testimoniali relative al periodo 2005-2010; ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi e nullità per motivazione incoerente e illogica. I motivi relativi alla scientia decoctionis sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso, nei limiti illustrati in motivazione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel valutare l'esistenza dei "termini d'uso" tra le parti perché aveva arrestato l'indagine a condotte troppo risalenti nel tempo e non aveva accertato la prassi negoziale in epoca prossima ai pagamenti revocandi; inoltre la motivazione era ritenuta contraddittoria/apodittica nel negare la rilevanza di una consuetudine di ritardo che pure era stata descritta come progressivamente consolidata. È stato ribadito che, ai fini dell'esenzione revocatoria, rileva una prassi anteriore, stabile e consolidata, tale da trasformare il ritardo in modalità normale di adempimento.
Norme richiamate
art. 67 l. fall.
l'esenzione dalla revocatoria presuppone che il pagamento sia stato eseguito in conformità a una prassi anteriore, consolidata e stabile, idonea a derogare al termine contrattuale e a trasformare il pagamento tardivo in esatto adempimento; non è sufficiente un generico richiamo ai ritardi se non se ne accerta la stabilizzazione in epoca prossima ai pagamenti contestati.
art. 49 d.lgs. 270/1999
richiamato come base della domanda di revoca proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare l'apprezzamento delle prove, ritenuto in cassazione viziato per mancata valutazione complessiva del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione incoerente e illogica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti "nei termini d'uso" presuppone la prova di una prassi negoziale anteriore, consolidata e stabile, che abbia effettivamente sostituito il termine contrattuale con una nuova regola inter partes.
- Per valutare se un pagamento rientri nei termini d'uso occorre guardare alla consuetudine concretamente vigente in un'epoca prossima ai pagamenti impugnati; non è sufficiente fondare il giudizio su modalità di adempimento risalenti e non più rappresentative della normalità al momento del pagamento.
- Se il ritardo nei pagamenti è divenuto una prassi accettata senza reazioni significative della controparte, tale prassi può prevalere sul regolamento negoziale originario e rendere il pagamento non revocabile, anche se la controparte abbia effettuato solleciti.
- Una motivazione che riconosca l'esistenza di ritardi progressivamente crescenti ma ne escluda apoditticamente la rilevanza ai fini della prassi di pagamento è viziata da contraddittorietà o insufficiente coerenza logica.
- Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso è sufficiente a definire la controversia sulla base di un vizio relativo alla prova dei termini d'uso, restano assorbite le censure ulteriori sulla consapevolezza dello stato di insolvenza.
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