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Sentenza

Sentenza n. 218/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva a) del provvedimento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Ispettorato Forestale di Tolmezzo, Prot. n. 0642180/P/GEN del 22.09.2025, avente a oggetto “Rideterminazione della spesa ammessa”, nella parte in cui dispone e applica le penalità del 4% e del 3% per la tardiva presentazione delle domande di proroga; b) nonché per quanto occorrer possa: - del Decreto del Direttore dell’Ispettorato forestale di Tolmezzo n. 4150/AGFOR del 10.06.2022, avente a oggetto “Proroga termine esecuzione intervento finanziato”, nella parte in cui dispone una penalità pari al 4% dell’importo ammissibile a saldo; - del Decreto del Direttore dell’Ispettorato forestale di Tolmezzo n. 1697/GRFVG del 17.01.2023, avente a oggetto “Proroga termine esecuzione intervento finanziato e rendicontazione” nella parte in cui dispone una penalità pari al 3% dell’importo ammissibile a saldo; - della “Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 – riduzione della spesa ammessa” della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Ispettorato Forestale di Tolmezzo, Prot. n. 0535373/P/GEN del 30.07.2025 nella parte in cui indica quali conseguenti al ritardo nella presentazione delle due domande di proroga le penalità rispettivamente del 4% e del 3%; - della “Rideterminazione della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 di riduzione della spesa ammessa” della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Ispettorato Forestale di Tolmezzo, Prot. n. 0585614/P/GEN del 28.08.2025, nella parte in cui ha disposto la penalità del 4% con riferimento al ritardo nella presentazione della domanda della prima proroga, con conseguente riduzione dell’importo ammissibile a saldo di Euro 37.492,08 e la penalità del 3% con riferimento al ritardo nella presentazione della domanda della seconda proroga, con conseguente riduzione dell’importo ammissibile a saldo di Euro 28.119,06 per un importo liquidabile di Euro 871.690,97; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli nelle more disposti e/o adottati.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di rideterminazione della spesa ammessa, nella parte in cui applica penalità del 4% e del 3% per la tardiva presentazione di due domande di proroga relative a un intervento finanziato dal PSR

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha riassunto, ai sensi degli artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a., un ricorso straordinario avente a oggetto la rideterminazione della spesa ammessa per un intervento finanziato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Il Comune beneficiario aveva ottenuto un finanziamento di € 980.977,24 e aveva presentato tardivamente due richieste di proroga del termine di esecuzione dell'intervento; la Regione aveva applicato penalità rispettivamente del 4% e del 3%, confermandole nel provvedimento finale e quantificandole complessivamente in € 67.273,59. Il ricorrente, quale R.U.P. incaricato dal Comune, ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi di imparzialità, parità di trattamento e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di coerenza dell’azione amministrativa, assumendo che la Regione avesse trattato diversamente procedimenti analoghi relativi ad altri Comuni; 2) violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale FVG n. 1653/2022, nonché eccesso di potere, contraddittorietà e disparità applicativa, sostenendo che la disciplina dei termini di conclusione e rendicontazione degli interventi finanziati non fosse stata applicata coerentemente; 3) illegittima traslazione sul R.U.P. di responsabilità imputabili all’amministrazione comunale, poiché il provvedimento regionale era stato posto a fondamento di una richiesta risarcitoria del Comune nei suoi confronti. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare nel merito le censure sulle penalità. Ha affermato che legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell’azione, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione, e richiedono una posizione qualificata e differenziata, correlata direttamente al bene della vita inciso dall’esercizio del potere, nonché una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa mediante la sentenza. Nel caso concreto, il provvedimento regionale incideva direttamente sulla sfera giuridico-patrimoniale del Comune di Forni di Sotto, quale beneficiario del finanziamento. Il ricorrente, invece, era soltanto il R.U.P., cioè un organo interno del Comune incaricato di funzioni tecnico-amministrative, e non era titolare di una posizione giuridica direttamente incisa dal provvedimento. L’eventuale pregiudizio derivante dalla richiesta risarcitoria del Comune era meramente riflesso e non attribuiva al R.U.P. il potere di impugnare autonomamente l’atto adottato nei confronti del Comune. Il TAR ha inoltre distinto l’interesse all’impugnazione autonoma dall’interesse di mero fatto che può giustificare un intervento ad opponendum, rilevando l’inapplicabilità dei precedenti invocati dal ricorrente. Ha richiamato il divieto di far valere in nome proprio diritti altrui, applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 48 c.p.a.

    Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato quale fondamento del ricorso straordinario successivamente trasposto in sede giurisdizionale.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione della parità di trattamento e dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio diritti altrui

    Esprime il divieto di azione in nome proprio per la tutela di diritti altrui; il TAR lo ha ritenuto applicabile al processo amministrativo mediante il rinvio dell’art. 39 c.p.a.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui il divieto di cui all’art. 81 c.p.c.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato per le comunicazioni regionali dei motivi ostativi alla riduzione della spesa ammessa; non è oggetto di specifica interpretazione decisiva nella sentenza.

  • DGR FVG n. 1653 del 4 novembre 2022

    È stata invocata dal ricorrente quale disciplina regionale dei termini di conclusione e rendicontazione degli interventi finanziati; il TAR non ne ha esaminato il merito per il difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse a ricorrere sono condizioni dell’azione che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; il ricorrente deve dimostrare una posizione qualificata e differenziata, direttamente correlata al bene della vita inciso dal potere amministrativo, e una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa dall’accoglimento del ricorso.
  • Il provvedimento amministrativo che riduce o revoca un finanziamento incide direttamente sulla sfera giuridico-patrimoniale dell’ente beneficiario; il soggetto che svolge funzioni tecniche o amministrative quale organo interno dell’ente, senza essere titolare del finanziamento o di una posizione giuridica direttamente incisa dall’atto, non è legittimato a impugnarlo autonomamente.
  • Il pregiudizio meramente riflesso derivante da rapporti interni o da una successiva richiesta risarcitoria dell’ente nei confronti del proprio funzionario non conferisce a quest’ultimo la legittimazione a impugnare il provvedimento amministrativo adottato direttamente nei confronti dell’ente.
  • L’interesse di mero fatto o indiretto può, nei casi previsti, giustificare un intervento nel giudizio promosso dal titolare della posizione direttamente incisa, ma non sostituisce la legittimazione necessaria per proporre un autonomo ricorso impugnatorio.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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