Cassazione Civile, Ordinanza n. 18355/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005 per IVA, IRES e IRAP, con i quali l'Ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi non fatturati e il conseguente maggior reddito derivante da operazioni immobiliari. In primo grado e poi in appello la pretesa era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 13 e 14 Cost., 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972, lamentando che l'accesso presso l'abitazione di uno dei legali rappresentanti fosse avvenuto senza la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica e che, perciò, dovessero considerarsi inutilizzabili le prove così acquisite. Con il secondo motivo sosteneva che l'autorizzazione del Procuratore potesse essere rilasciata solo in presenza di gravi indizi delle violazioni contestate, e che tale presupposto non fosse stato adeguatamente verificato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che l'illegittimità dell'accesso domiciliare, ove sussistente, comporta l'inutilizzabilità solo delle prove direttamente acquisite in conseguenza di quell'accesso, non anche delle ulteriori risultanze legittimamente acquisite o delle dichiarazioni che abbiano avuto nell'accesso una mera occasione. Ha inoltre rilevato che spetta alla parte indicare specificamente quali documenti o atti siano stati illegittimamente acquisiti. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che la contribuente non aveva assolto tale onere e, soprattutto, che la ripresa fiscale trovava comunque fondamento in una pluralità di elementi concordanti, legittimamente acquisiti e non contestati, con conseguente prova di resistenza. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la prova di resistenza rendeva irrilevante l'eventuale insufficienza della motivazione dell'autorizzazione del Procuratore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
Richiamato insieme all'art. 14 Cost. per sottolineare la tutela costituzionale della persona e del domicilio, in un contesto di accessi fiscali domiciliari.
art. 14 Cost.
Interpretato nel senso che l'accesso al domicilio privato è soggetto a stretta interpretazione e richiede specifica autorizzazione nei limiti previsti dalla legge.
art. 33 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa dei poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria e della necessità di verificare la rituale acquisizione dei documenti.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Interpretato nel senso che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica legittima solo lo specifico accesso domiciliare autorizzato e non altri luoghi o ulteriori attività non coperte dal provvedimento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato quale norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in seguito al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'accesso al domicilio privato nel corso di verifiche fiscali legittima solo lo specifico accesso autorizzato, secondo una lettura rigorosa della norma imposta dalla tutela costituzionale del domicilio.
- L'eventuale illegittimità dell'accesso domiciliare comporta l'inutilizzabilità solo delle prove e delle fonti di prova che abbiano nel medesimo accesso la loro necessaria condizione di acquisizione, non anche delle prove che trovino nell'accesso una mera occasione o delle prove legittimamente acquisite aliunde.
- L'inutilizzabilità derivante da un accesso illegittimo non si estende in modo automatico all'intera attività istruttoria e all'intero accertamento fiscale, dovendosi verificare il nesso causale tra l'illegittimità dell'atto di accesso e la specifica prova utilizzata.
- Spetta alla parte che deduce l'illegittimità dell'acquisizione indicare specificamente quali documenti o atti sarebbero stati acquisiti in violazione delle regole sull'accesso, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- Quando l'accertamento sia sorretto anche da una pluralità di elementi concordanti legittimamente acquisiti e non contestati, opera una prova di resistenza che rende irrilevanti eventuali censure relative a singole acquisizioni invalide.
- rami
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