Cassazione Penale, Sentenza n. 34125/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia che, a seguito di richiesta di archiviazione del P.M., ha in parte disposto l'archiviazione riqualificando come diffamazione le condotte riferite al dott. Fabio De Pasquale e ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Brescia per la restante parte (calunnia in danno dell'Avv. Luca Santa Maria), ritenendo competente il Tribunale di Milano. I ricorrenti deducono abnormità funzionale dell'ordinanza per avere eluso il conflitto negativo di competenza (art. 28 c.p.p.), determinando una stasi irrimediabile e rendendo inefficace la precedente sentenza di incompetenza del G.u.p. di Milano; Lipera deduce inoltre violazioni degli artt. 12 e 22 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendo l'obbligo di un simultaneus processus a causa della connessione delle posizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. Ha ritenuto che il G.i.p. di Brescia abbia provveduto entro la propria regiudicanda: ha archiviato per la parte relativa al dott. De Pasquale (diffamazione per difetto di querela) e ha dichiarato l'incompetenza per la restante parte, restituendo gli atti al P.M. La Corte ha chiarito che la declaratoria di incompetenza in fase di indagini preliminari ha la funzione di bloccare l'adozione dell'atto richiesto e di restituire gli atti al P.M., senza determinare automaticamente il trasferimento del procedimento, e che non opera la perpetuatio iurisdictionis per la parte archiviata riguardante il magistrato; pertanto non è configurabile abnormità funzionale. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 22 cod. proc. pen.
La declaratoria di incompetenza in fase di indagini preliminari è pronunciata con ordinanza e comporta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero; non implica automaticamente il trasferimento del procedimento dinanzi all'Autorità indicata come competente e non è impugnabile se non allorché sussista profilo di abnormità.
art. 11 cod. proc. pen.
Regola la connessione e la competenza per reati connessi; la Corte ha precisato che, se parte della regiudicanda viene archiviata (es. posizione del magistrato), per le restanti posizioni la competenza va determinata secondo le regole ordinarie e non opera la perpetuatio iurisdictionis ex art. 11, comma 3.
art. 28 cod. proc. pen.
Disciplina il conflitto di competenza; la Corte ha ritenuto che non sempre la riqualificazione del fatto impone la sollevazione del conflitto: se il giudice decide sulla regiudicanda a lui sottoposta (anche riqualificando e archiviando in parte) non compie atto di elusione del conflitto.
art. 291 cod. proc. pen.
Richiamato come eccezione in materia di misure cautelari personali: la declaratoria di incompetenza ha effetti diversi rispetto a quelli previsti per le misure cautelari personali, le quali seguono regole particolari di trasferimento.
art. 12 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti (per questioni di competenza e procedimento); la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza violasse le norme sulla competenza invocate, confermando la legittimità della separazione delle posizioni originariamente connesse.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una lesione dei principi costituzionali denunciati, attestando la correttezza procedurale dell'operato del G.i.p.
Massime di principio
- La declaratoria di incompetenza in fase di indagini preliminari (ordinanza) restituisce gli atti al P.M. e non trasferisce automaticamente il processo alla diversa Autorità indicata; il P.M. può ancora compiere atti investigativi finché non sia necessario il trasferimento.
- Se il giudice delle indagini riqualifica la "regiudicanda" e decide (anche archiviando) su quella specifica porzione, non è obbligato a sollevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 se non sussistono gli elementi per un conflitto formale: il problema non è la diversa qualificazione ma l'oggetto effettivo della decisione.
- La nozione di perpetuatio iurisdictionis non opera automaticamente quando una parte della vicenda (per esempio la posizione riguardante un magistrato) viene archiviata: la competenza per le restanti posizioni deve essere determinata secondo le regole ordinarie.
- Per sostenere l'abnormità funzionale di un atto del giudice occorre dimostrare che l'atto esce dal perimetro della funzione giurisdizionale causando stasi o regressione indebite; mere divergenze interpretative o diverse decisioni sulla competenza non sono sufficienti.
- Strategia pratica: chi ritiene che sussista un conflitto di competenza dovrebbe chiederne l'accertamento tempestivamente e documentare in modo chiaro la continuità oggettiva della regiudicanda; le impugnazioni contro ordinanze di incompetenza sono difficili se non emerge abnormità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33882/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33885/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →