Cassazione Penale, Sentenza n. 22600/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 377, comma terzo, cod. pen., per mancanza della prova del dolo specifico e per eccessiva valorizzazione della percezione soggettiva della persona offesa; contestazione della tempistica dei fatti rispetto alla finalità di condizionare la testimonianza; 2) censura sulla condanna per danneggiamento (capo B), deducendo insufficienza della prova e invocando la derubricazione al reato meno grave dell'art. 639 cod. pen.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), nonostante la lieve offensività, la proposta transattiva e la condizionale concessa in primo grado; 4) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, in contrasto con la sospensione condizionale e con motivate valutazioni prognostiche.
La decisione
Corte di Cassazione parzialmente accoglie il ricorso. Annullata senza rinvio la condanna per l'art. 377, comma terzo, cod. pen., perché il fatto non sussiste, per carenza di prova del dolo specifico (finalità di indurre false dichiarazioni o di impedire la testimonianza). Confermata la responsabilità per il reato di danneggiamento (capo B): i giudici di merito avevano motivato adeguatamente sulla base della testimonianza della parte offesa e di un testimone oculare. Annullata la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio della non menzione; rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Spese di costituzione di parte civile compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 377 cod. pen., comma terzo
chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma
Il reato è un delitto di pericolo volto a tutelare la sincerità delle dichiarazioni rese in sede giudiziaria; richiede la prova del dolo specifico ossia che la violenza o la minaccia siano dirette a indurre il soggetto a rendere false dichiarazioni o a commettere i reati previsti dagli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373. Una mera minaccia vendicativa o la sola vicinanza temporale rispetto a una testimonianza non sono di per sé sufficienti.
art. 635 cod. pen., comma secondo, n.1
Il danneggiamento aggravato è stato ritenuto integrato dai giudici di merito sulla base di identificazione dell'autore da parte della vittima e di un testimone oculare e dalla constatazione di plurime rigature impresse con una chiave; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e ha confermato la condanna.
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono un apprezzamento motivato e completo della personalità e del comportamento dell'imputato. Il giudice deve valutare anche gli elementi post delictum (es. proposte risarcitorie) e motivare la loro rilevanza o irrilevanza. In questo caso la valutazione dei meriti è stata ritenuta carente e va rivalutata alla luce dell'assoluzione per l'art. 377.
art. 639 cod. pen.
Proposta dalla difesa come derubricazione; la Corte ha ritenuto tale riclassificazione inidonea dato che il danno accertato non era meramente sporcizia ma deterioramento della vettura con rigature multiple, configurando danneggiamento e non una fattispecie meno grave.
artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373 cod. pen.
Norme richiamate dall'art. 377 come reati cui può mirare l'induzione alla falsità delle dichiarazioni (false dichiarazioni, simulazione, favoreggiamento, ecc.). La Corte sottolinea che la condotta minacciosa deve essere diretta specificamente a indurre uno di questi illeciti per integrare l'art. 377 comma terzo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in sede di sintesi dei motivi: disciplina la forma di esposizione sintetica dei motivi nel ricorso in cassazione; citata in motivazione ma non centrale sul merito.
Massime di principio
- Per configurare l'art. 377, comma terzo, è necessaria la prova del dolo specifico: non basta la vicinanza temporale tra minaccia e udienza o frasi ambigue; deve emergere con chiarezza la finalità di indurre false dichiarazioni o di impedire la testimonianza.
- Dichiarazioni della vittima e di testimoni oculari, se coerenti e credibili, possono essere sufficienti a fondare una condanna per danneggiamento; la mera entità economica del bene non esclude l'integrazione del reato se sussiste deterioramento materiale.
- La proposta di risarcimento o altri atti riparatori post factum devono essere considerati nel giudizio di concessione delle circostanze attenuanti generiche e debitamente motivati dal giudice; la loro esistenza può incidere sulla valutazione favorevole della personalità dell'imputato.
- Se il giudice concede la sospensione condizionale della pena ma nega il beneficio della non menzione, deve motivare espressamente le ragioni per cui gli elementi favorevoli non valgono anche per la non menzione o indicare ulteriori elementi contrari.
- Una motivazione meramente apparente o fondata su elementi equivoci è insufficiente: in caso di rilevanti incertezze probatorie riguardanti l'elemento soggettivo del reato, la pronuncia di assoluzione (o annullamento per non sussistenza) è la via conforme ai principi di diritto.
- In impugnazioni parziali la Cassazione può confermare singoli capi di imputazione e annullare altri per carenza di prova, rimettendo la valutazione soltanto sulle parti che richiedono nuovo esame (es. trattamento sanzionatorio).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22683/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →