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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12572/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo emesso per conto dell’ente impositore, sul presupposto della mancata o invalida notificazione degli atti antecedenti, cioè avvisi di accertamento e cartelle di pagamento. In primo grado la commissione tributaria aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per una parte dei crediti non tributari e accolto il ricorso per il resto; in appello la decisione era stata confermata, soprattutto perché la CTR riteneva irregolari le notifiche delle cartelle presupposte, affermando che erano state effettuate "nelle mani di persona estranea al nucleo familiare". L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la CTR non aveva spiegato né i documenti utilizzati né perché la consegna a persona estranea al nucleo familiare rendesse invalide le notifiche, e aveva comunque omesso di considerare che una cartella era stata consegnata direttamente al destinatario, un’altra riguardava crediti non tributari e un’altra era stata depositata in casa comunale. Con il secondo e terzo motivo, proposti in via subordinata, ha dedotto violazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., omesso esame sulla decadenza del contribuente a contestare la produzione documentale e violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la validità della notificazione eseguita a persona qualificatasi come convivente e la tempestività del deposito delle relate di notifica in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse soltanto apparente, lacunosa e criptica, perché non consentiva di comprendere in quale luogo fossero state eseguite le notifiche, chi fosse la persona che aveva ricevuto gli atti, quale relazione avesse con il destinatario e da quali documenti risultasse la ricostruzione operata dalla CTR. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. L’eccezione preliminare di inammissibilità del controricorrente è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    richiamato dal controricorrente a sostegno dell’eccezione di inammissibilità, ma ritenuto non decisivo perché il motivo di ricorso investiva un diverso punto della decisione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    la sentenza ribadisce che la motivazione apparente integra violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111, comma 6

  • art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992

    norma sulla motivazione delle decisioni tributarie, evocata per censurare la carenza motivazionale della CTR

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come disciplina della notificazione a mani di persona diversa dal destinatario

  • art. 2700 c.c.

    invocato per sostenere la fede privilegiata della relata e della dichiarazione resa al notificante

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova e delle deduzioni non specificamente contestate

  • art. 32 del D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare la tempestività del deposito documentale nel giudizio tributario

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    base della cassazione con rinvio

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    il giudice del rinvio è chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione apparente viola il requisito costituzionale della motivazione della sentenza

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice espone formule generiche o criptiche che non consentono di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito e non collegano la decisione agli კონკრეტi elementi di causa.
  • La censura di motivazione apparente è ammissibile in cassazione anche dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché attiene alla nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale di motivazione.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una specifica ratio decidendi oggetto di ricorso, l’eventuale conformità ad altra questione non specificamente censurata non rende inammissibile il ricorso se la doglianza investe un distinto e autonomo fondamento della sentenza.
  • In tema di notificazione degli atti esattivi, il giudice deve indicare con precisione il luogo della notifica, la qualità del consegnatario e gli elementi documentali da cui desume l’irregolarità, non essendo sufficiente una mera affermazione apodittica sulla consegna a persona estranea al nucleo familiare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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