Cassazione Penale, Sentenza n. 12246/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi dell'accertamento etilometrico (asserita omessa verifica dell'omologazione, delle revisioni periodiche e della taratura dell'etilometro secondo l'art.379 DPR n.495/1992 e relativo disciplinare tecnico), richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis cod.pen. e doglianza sulla prescrizione del reato in relazione a normativa successiva (cd. legge Buonafede).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova concreta di difetti o vizi strumentali dell'etilometro, richiedendo invece, secondo la giurisprudenza, una prova contraria specifica (vizi, errori di strumentazione o assenza/inattualità dei controlli). La Corte d'appello aveva correttamente motivato richiamando il verbale di esecuzione che attesta marca, caratteristiche tecniche e data di scadenza dell'ultima revisione. Anche la domanda di applicazione della non punibilità ex art.131-bis è stata respinta in considerazione della gravità della condotta (alto tasso alcolemico e guida senza titolo abilitativo precedentemente ritirato). La questione della prescrizione è stata ritenuta infondata: la normativa più recente (in vigore dal 1/1/2020) è meno favorevole e comunque si applica la disciplina previgente (Legge Orlando n.103/2017 per i fatti dal 3/8/2017 al 31/12/2019) che prevede sospensioni della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.186 Codice della Strada
art.186, comma 2, lett. b C.d.S.
Il reato di guida in stato di ebbrezza contestato nella fattispecie; la condanna è confermata in base al risultato dell'accertamento etilometrico ritenuto valido
art.379 DPR n.495/1992
regolamento di esecuzione del codice della strada, art.379
Richiamato dal ricorrente per sostenere vizi di omologazione e controlli dell'etilometro; la Corte ha ritenuto che le contestazioni siano generiche e che il verbale di esecuzione attesti la regolare revisione/omologazione
art.131-bis cod.pen.
Tentativo del ricorrente di ottenere la non punibilità in relazione a circostanze che attenuerebbero la responsabilità; respinto dai giudici per la gravità del fatto e la recidiva specifica (guida senza titolo)
Legge cosiddetta Buonafede
normativa in vigore dal 1 gennaio 2020 (citata dal ricorrente)
Ritenuta più sfavorevole al ricorrente (sospensione della prescrizione dalla sentenza di primo grado all'irrevocabilità); pertanto non idonea a favorire la declaratoria di prescrizione richiesta
Legge Orlando n.103/2017
Legge n.103 del 2017, applicabile per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019
Riconosciuta dalla S.C. a S.U. come normativa vigente alla data del fatto; prevede sospensione del decorso della prescrizione tra termine per deposito della sentenza di primo grado e pronuncia del grado successivo
art.616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, applicata nel caso di specie
Massime di principio
- Nelle contestazioni sull'etilometro il ricorrente ha l'onere di allegare e provare specifici vizi o errori strumentali: la mera eccezione generica sulla mancata omologazione o manutenzione non è sufficiente.
- I verbali di esecuzione delle operazioni che registrano marca, caratteristiche tecniche e data di revisione costituiscono elementi idonei a dimostrare la messa a disposizione e la regolarità formale dello strumento, salvo prova contraria concreta.
- La causa di non punibilità ex art.131-bis cod.pen. richiede una valutazione prospettica della gravità della condotta e delle circostanze personali; rilevano fattori quali alto tasso alcolemico e recidiva specifica (es. guida con patente ritirata).
- Sul punto della prescrizione, non si applica la normativa successiva più sfavorevole al reo; va applicata la disciplina vigente al momento del fatto e valutata l'eventuale sospensione prevista dalle norme intertemporali e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; è quindi strategico valutare attentamente l'onere probatorio prima di proporre impugnazioni basate su contestazioni strumentali generiche.
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