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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07206/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per tardività. Il ricorso per cassazione contestava il calcolo del termine per proporre appello, sostenendo che la Corte d'Appello non aveva tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato le norme sul termine di impugnazione (art. 585 c.1 lett. c e c.2 lett. c cod. proc. pen.), la regola del "dies a quo" non computato (art. 172 c.4 cod. proc. pen.) e la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Applicando tali regole, la Corte ha calcolato correttamente i termini: la motivazione doveva essere depositata entro il 2 luglio 2023, da cui decorrere il termine di 45 giorni per proporre appello a partire dal 3 luglio 2023; il periodo di sospensione ha interrotto il computo e i restanti giorni dovevano essere conteggiati dopo la sospensione, facendo risultare tempestivo l'appello proposto il 13 settembre 2023. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c; comma 2 lett. c

    Stabilisce che, quando la motivazione della sentenza è depositata entro il termine indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544 c.3, il termine per proporre impugnazione è di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione. La Corte ha applicato questa disposizione per determinare il termine per l'appello.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Rilevato come riferimento al termine entro cui il giudice deve depositare la motivazione, da cui poi decorre il termine di impugnazione previsto dall'art. 585.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Prevede che non si computa il dies a quo; la Corte ha applicato questa regola per far decorrere il termine di impugnazione dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; la Corte ha ritenuto che detta sospensione debba essere applicata al termine per proporre impugnazione, con conseguente interruzione del computo e ripresa del decorso al termine del periodo feriale.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01)

    È richiamata per affermare che la sospensione feriale riguarda anche i termini delle parti, ivi incluso il termine per proporre impugnazioni; la Corte ha seguito questo orientamento nel calcolo del termine.

Massime di principio

  • Il termine per proporre appello va calcolato partendo dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione (art. 585 c.2), escludendo il dies a quo (art. 172 c.4).
  • La sospensione feriale prevista dalla legge (legge 7 ottobre 1969, n. 742) si applica anche ai termini delle parti; se il termine cade o si estende nel periodo feriale, il decorso si interrompe e riprende alla fine del periodo di sospensione.
  • In pratica, quando il termine di impugnazione scade in prossimità o entro il periodo feriale, bisogna: (a) determinare la data di decorrenza effettiva del termine (giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione); (b) conteggiare i giorni utili fino all'inizio della sospensione; (c) sospendere il conteggio per tutta la durata feriale; (d) riprendere il conteggio dopo la fine della sospensione per i giorni residui.
  • Se vi è dubbio sul calcolo dei termini in presenza del periodo feriale, è prudente depositare l'impugnazione prima della scadenza apparente o consultare rapidamente il difensore per evitare l'eventuale declaratoria di improcedibilità o inammissibilità per tardività.
  • Verificare sempre le date precise previste dalla normativa e la giurisprudenza applicabile, poiché errori nel computo (ad es. non escludere il dies a quo o non applicare la sospensione feriale) possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione ma sono correggibili in sede di legittimità se illegittimamente disattesi.

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