Cassazione Penale, Sentenza n. 12670/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione del termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla seconda sezione penale della Corte di appello di Napoli in data 1 dicembre 2021. Il ricorrente deduceva che la notifica del deposito era stata effettuata ad un difensore non più in carica, per cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento solamente il 12 luglio 2023; conseguentemente chiedeva la restituzione del termine per poter proporre il gravame in Cassazione, sostenendo che altrimenti l'ordinanza era divenuta irrevocabile per causa a lui non imputabile.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la data di inizio del termine per impugnare fosse il 12/07/2023, data in cui la difesa ha effettivamente appreso dell'ordinanza; entro quei 15 giorni la difesa avrebbe potuto proporre il ricorso, ma non lo ha fatto. L'istanza di restituzione del termine è stata inoltre presentata oltre il decimo giorno utile previsto dall'art. 175 c.p.p. e al giudice non competente (doveva essere proposta, per analogia, alla stessa Corte). Pertanto il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.1 lett. b, c, e cod. proc. pen.
Norme sulle ragioni di impugnazione in Cassazione (motivi relativi a violazione di norme processuali, interpretazione e motivazione). Richiamate dal ricorrente ma non valutate nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 127 cod. proc. pen.
Riferimento alla competenza e alle formalità per le decisioni camerali; evocato in relazione ai vizi dedotti sulla formazione dell'ordinanza.
art. 585 cod. proc. pen.
Norma sul termine e modalità per proporre ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che il termine per proporre il gravame decorresse dalla conoscenza effettiva dell'ordinanza (12/07/2023).
art. 178 cod. proc. pen.
Norma riguardante notificazioni e comunicazioni in procedura penale; richiamata nei motivi relativi all'irregolare notifica al difensore sostituito.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di comunicazione degli atti e sui presupposti di efficacia della notificazione alle parti o ai loro difensori; utilizzata nel quadro della contestazione sulla notifica al difensore non più in carica.
art. 175 c.1 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per presentare l'istanza di restituzione nel termine (tenuto conto della specifica normativa procedurale). La Corte ha osservato che l'istanza era proposta oltre il decimo giorno utile previsto da tale disposizione, con conseguente vizio di tempestività.
art. 175 c.4 cod. proc. pen.
Prevede il giudice competente per l'istanza di restituzione: la Corte ha ritenuto che, per analogia, l'istanza doveva essere presentata alla stessa Corte territoriale che aveva emesso il provvedimento, e non alla Corte di cassazione.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Citata nella giurisprudenza richiamata per distinguere rimedi e natura delle istanze proposte dagli imputati assenti; la Corte sottolinea che la restituzione nel termine non è equiparabile a impugnazioni tecniche o ad altri rimedi straordinari.
art. 568 c.5 cod. proc. pen.
Principio di conservazione degli atti processuali: la Corte richiama la giurisprudenza che limita l'applicazione del principio ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice, escludendo la restituzione nel termine.
art. 666 c.6 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di proporre ricorso avverso provvedimenti di esecuzione: la Corte segnala che il ricorso per cassazione avrebbe potuto essere proposto tempestivamente dal difensore alla data di conoscenza, con contestazione della notifica tardiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di quantificazione e imposizione di somme a titolo di ammenda: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave del ricorrente e ha quindi stabilito, in via equitativa, la somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La decorrenza dei termini processuali può partire dalla effettiva conoscenza del provvedimento: se la parte o il suo difensore apprende dell'atto in data successiva alla data formale del deposito, il termine per impugnare decorre da tale conoscenza effettiva.
- È essenziale la tempestività: l'istanza di restituzione del termine deve essere proposta nei termini previsti dall'art. 175 c.p.p.; la sua presentazione oltre il termine previsto rende l'istanza infondata e inammissibile.
- Occorre rivolgersi al giudice competente: la restituzione del termine, quando prevista, deve essere proposta al giudice competente (in applicazione analogica le Corti richiedono che sia presentata alla stessa Corte che ha emesso il provvedimento, se previsto dal codice), pena l'inammissibilità.
- La restituzione del termine non è un'impugnazione in senso tecnico: non beneficia delle regole di conservazione previste per le impugnazioni e va distinta dagli altri rimedi straordinari come la rescissione del giudicato.
- Diligenza del difensore: l'interessato deve adottare atti di controllo e vigilanza non dilatori (es. accertamenti sul deposito se trascorre tempo rilevante); la mancata azione difensiva può comportare la perdita del rimedio per fatto non imputabile formalmente alla Corte ma comunque ritenuto superabile dalla parte.
- Se il termine per proporre l'impugnazione ordinaria (es. 15 giorni per cassazione) si è già estinto per inattività del difensore, la via possibile è limitata e l'istanza di restituzione richiede requisiti di tempestività e competenza giurisdizionale per avere fondamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →