Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare della consegna di rigore per tre giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della consegna di rigore, irrogata per avere inoltrato direttamente allo Stato maggiore dell’Esercito, tramite il proprio difensore, un’istanza di trasferimento senza rispettare la via gerarchica. In appello ha dedotto, tra l’altro, l’erronea ricostruzione dei fatti, l’erronea interpretazione della disciplina e della guida tecnica sulle procedure disciplinari, la lesione del diritto di difesa per la mancata indicazione di un termine per presentare memorie, il mancato esame delle memorie difensive, il difetto di motivazione, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e l’impossibilità di imputargli la modalità di trasmissione scelta dal difensore. Ha inoltre sostenuto che la contestazione disciplinare fosse illegittima perché trasmessa da una casella PEC appartenente a un ufficiale diverso dal Comandante e che la sanzione fosse sproporzionata. Ha prospettato anche una domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. La condotta disciplinarmente rilevante non consisteva nell’avere chiesto il trasferimento, nell’essersi avvalso di un difensore o nell’avere contestato l’assegnazione, ma nell’avere inoltrato l’istanza direttamente all’organo superiore, in violazione della via gerarchica prevista dalla direttiva P-001 e dalla circolare DIPE. Tale regola non ha natura meramente burocratica, poiché tutela il principio di autorità e consente al Comando di appartenenza di conoscere e rappresentare le esigenze organizzative e operative connesse all’impiego del personale. L’inoltro per saltum poteva quindi essere qualificato come comportamento contrario al senso di responsabilità richiesto dall’art. 717 del regolamento militare, autonomamente valutabile in sede disciplinare, anche se il DIPE aveva archiviato l’istanza per ragioni diverse. Le pregresse richieste di trasferimento e la dedotta situazione di demansionamento rilevano solo come contesto, ma non escludono la responsabilità per la violazione della procedura. È stata ritenuta legittima la contestazione trasmessa dalla PEC di altro ufficiale, poiché l’atto era redatto e sottoscritto dal Comandante e risultava univocamente imputabile all’autorità competente; l’attività materiale di trasmissione poteva essere svolta dall’ufficio competente. L’eventuale violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, genericamente allegata, sarebbe comunque distinta dalla validità dell’atto disciplinare. Non è stata ravvisata una lesione del diritto di difesa: la facoltà di presentare memorie deriva direttamente dalla normativa, la sua mancata esplicitazione nell’atto iniziale non equivale alla negazione della facoltà e, in concreto, il militare aveva conosciuto l’addebito, aveva avuto oltre due mesi per difendersi, aveva depositato una memoria, partecipato alla seduta della commissione di disciplina e svolto difese orali. Il provvedimento finale dava atto dell’esame delle giustificazioni e le attestazioni dei componenti della commissione confermavano la visione delle memorie; le contestazioni dell’appellante erano meramente congetturali. La sottoscrizione dell’istanza per adesione e ratifica rendeva imputabili al militare anche il destinatario e le modalità di trasmissione, tanto più che egli operava presso un ufficio competente in materia di personale ed era tenuto a conoscere la procedura. Quanto alla sanzione, il sindacato giurisdizionale sulla sua congruità è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. La gravità era motivata dalla natura del dovere violato, dal grado di tenente colonnello e dalle mansioni svolte; la consegna di rigore di tre giorni, su un massimo di quindici, era prossima al minimo e non richiedeva una motivazione ulteriore. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l’illegittimità dell’azione amministrativa e non erano stati allegati né provati gli elementi costitutivi della responsabilità né quantificato il danno. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 715, comma 2, d.P.R. 90/2010

    La disposizione esprime il dovere di rispetto della linea gerarchica nelle relazioni di servizio, quale proiezione del principio di autorità nell’ordinamento militare.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    La clausola relativa al senso di responsabilità può ricomprendere, in presenza delle circostanze concrete, la violazione della via gerarchica nell’inoltro di un’istanza di trasferimento.

  • art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. 90/2010

    È richiamata quale base normativa dei doveri disciplinari violati.

  • art. 751, comma 2, d.P.R. 90/2010

    Consente di valorizzare, ai fini dell’aggravamento della responsabilità disciplinare, il grado rivestito e le mansioni svolte dal militare.

  • art. 1029 d.P.R. 90/2010

    Riconosce all’incolpato la facoltà di presentare memorie e documenti difensivi; la mancata indicazione espressa di tale facoltà o del termine nell’atto di contestazione non comporta di per sé l’invalidità del procedimento.

  • art. 1350, commi 2 e 3, d.lgs. 66/2010

  • art. 1352 d.lgs. 66/2010

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

  • art. 1362 d.lgs. 66/2010

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    È richiamato per il termine finale di novanta giorni del procedimento disciplinare.

  • art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, d.P.R. 90/2010

    È richiamato insieme all’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare per il termine di conclusione del procedimento disciplinare.

  • art. 10 l. 241/1990

    La facoltà partecipativa di presentare memorie e documenti concorre a garantire il contraddittorio procedimentale.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa è rispettato quando l’incolpato può conoscere gli addebiti, predisporre le difese e ottenere che siano effettivamente valutate.

  • art. 3 l. 241/1990

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell’ordinamento militare, l’obbligo di inoltrare le istanze attraverso la linea gerarchica non costituisce un adempimento meramente formale, ma tutela il principio di autorità e consente al Comando di appartenenza di rappresentare le esigenze organizzative e operative; la sua violazione può assumere autonoma rilevanza disciplinare.
  • L’utilizzo di un difensore non esonera il militare dalla responsabilità per il contenuto, il destinatario e le modalità di trasmissione di un’istanza sottoscritta per adesione e ratifica, soprattutto quando le modalità adottate risultino coerenti con l’iniziativa direttamente voluta dall’interessato.
  • La contestazione disciplinare è imputabile all’autorità competente quando l’atto risulta redatto e sottoscritto da tale autorità in modo univoco; la trasmissione materiale tramite la casella PEC di altro ufficiale o ufficio non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, se non è prevista una diversa specifica modalità procedurale.
  • La mancata indicazione nell’atto di contestazione della facoltà o del termine per presentare memorie non invalida automaticamente il procedimento disciplinare quando tale facoltà deriva dalla legge e l’interessato abbia avuto, in concreto, adeguata conoscenza degli addebiti, tempo sufficiente per difendersi, possibilità di svolgere difese scritte e orali e garanzia di effettiva valutazione delle stesse.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla congruità della sanzione disciplinare, espressione di discrezionalità amministrativa, è limitato ai casi di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti; una sanzione prossima al minimo edittale non richiede una motivazione ulteriore rispetto a quella sulla gravità della condotta e sulle aggravanti applicate.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione non consegue automaticamente all’illegittimità dell’atto, ma richiede l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e del danno; in assenza di illegittimità dell’azione amministrativa, la domanda risarcitoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareAppelloDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.