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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12004/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'08/10/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta da Fusco avverso il sequestro preventivo (diretto e per equivalente) disposto dal GIP il 30/04/2021, per il reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 2 del d.lgs. 74/2000. Il ricorrente denunciava: violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. e vizio di motivazione per omissione di autonoma valutazione degli elementi indiziari; errata applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (contestando la ricostruzione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e l'assenza della terza impresa esecutrice nonché la rilevanza del rinvenimento del denaro); vizio di valutazione sull'interposizione fittizia e sulla fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 321 c.p.p.); carenza motivazionale quanto alla sussistenza del fumus in relazione alle dichiarazioni IRES (distinguendo gli elementi richiesti per IVA e imposte dirette); e violazione delle norme procedurali (artt. 220 disp. att., 62, 63, 64 c.p.p.) con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nell'ambito di verifiche fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi (sono censure di merito non ricomprese nel sindacato di legittimità limitato alle violazioni di legge o all'assenza/apparenza della motivazione). Il quinto motivo (sulle violazioni procedurali connesse ai verbali delle attività ispettive) è stato dichiarato manifestamente infondato: la parte del documento redatta prima dell'emersione degli indizi mantiene efficacia probatoria e le dichiarazioni rese da soggetti non sottoposti a indagini, se autoindizianti, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma possono essere utilizzate contro terzi. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale aveva motivato il fumus solo con riferimento alle dichiarazioni IVA (inesistenza soggettiva) e non aveva fornito alcuna motivazione sulla sussistenza del fumus con riferimento alle dichiarazioni IRES (per le imposte dirette rileva l'inesistenza oggettiva). Per tale carenza motivazionale la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla parte relativa alle dichiarazioni IRES e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo del giudice del riesame di motivare autonomamente la valutazione degli elementi indiziari; il motivo è stato inquadrato come censura di merito e quindi inammissibile in cassazione salvo violazione di legge o mancanza/apparenza della motivazione

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Del reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ricorda la distinzione tra imposte dirette (IRES: integra il reato l'inesistenza oggettiva) e IVA (serve anche l'inesistenza soggettiva) e ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale rispetto alle dichiarazioni IRES

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella critica sulla valutazione del fumus in presenza di presunta interposizione fittizia e fatturazione per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto la censura di merito inammissibile in cassazione

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che le attività ispettive che evidenziano indizi di reato devono poi seguire le forme del codice; la Corte precisa che la parte del verbale redatta prima dell'emersione degli indizi è utilizzabile, mentre la parte successiva può essere inidonea se non rispettate le formalità del codice

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Riguarda le garanzie per le dichiarazioni rese dall'imputato o da persona sottoposta ad indagini; la Corte ha richiamato la disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'ambito delle attività ispettive

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come imputato o indagato, ma la Corte sottolinea che l'inutilizzabilità assoluta richiede l'esistenza originaria di precisi indizi di reità a carico del dichiarante

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni; richiamata nel quadro delle censure sulla utilizzabilità dei materiali probatori raccolti durante le verifiche fiscali

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Delimita il sindacato in Cassazione contro le ordinanze cautelari ai vizi di legge, mancanza fisica o motivazione apparente; la Corte ha applicato tale criterio per dichiarare inammissibili motivi di mera valutazione di merito

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il nuovo esame in caso di annullamento con rinvio; la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Napoli ai sensi di tale norma

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari è limitato a vizi di legge o a mancanza/apparenza della motivazione; non è strumento per riesaminare valutazioni di merito sugli elementi indiziari
  • Quando l'origine di indizi di reato emerge da attività ispettive amministrative, la parte del verbale redatta prima dell'emersione è generalmente utilizzabile; la parte redatta dopo può essere inidonea se non si osservano le formalità del codice di procedura penale
  • Le dichiarazioni rese da soggetti non sottoposti a indagini e aventi contenuto autoindiziante non sono utilizzabili contro il dichiarante, ma possono essere utilizzate nei confronti di terzi
  • Nel reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) va distinta la posizione dell'IVA rispetto alle imposte dirette: per le imposte dirette (IRES) è decisiva l'inesistenza oggettiva dei costi; per l'IVA può essere necessario dimostrare anche l'inesistenza soggettiva (diversità del soggetto che ha effettuato la prestazione)
  • Se il provvedimento cautelare non motiva distintamente la sussistenza del fumus rispetto a diverse imposte o profili contestuali (es. IVA vs IRES), la carenza motivazionale può determinare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per nuovo esame

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