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Sentenza

Sentenza n. 13741/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - della determinazione del Direttore Generale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria 13106 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del d.-l. 78/2015; - nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.-l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 1 n. 1118/2022; Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 2 n. 1773/2022; Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366/2022; Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni n. 145/2022; - del Decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.-l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; - della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); - della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); - dell’Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; - dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; - della Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 luglio 2023, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo sulla scorta di ulteriori censure.

Giustizia amministrativa202305849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nell’ambito del meccanismo di payback

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le circolari e gli altri atti presupposti, nonché il provvedimento della Regione Umbria che ha posto a suo carico la quota di ripiano. Con i primi tre motivi ha dedotto, in via derivata, l’illegittimità costituzionale della disciplina del payback dei dispositivi medici, prospettando violazioni degli artt. 3, 23, 24, 25, 32, 41, 42, 53, 81, 97 e 113 Cost., dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dell’art. 6 CEDU. In particolare, ha contestato l’irragionevolezza e sproporzione del tetto di spesa, la sua asserita sottostima rispetto al fabbisogno reale, l’assenza di adeguati correttivi, la mancata correlazione tra responsabilità e spesa, l’incidenza della composizione pubblico-privata dell’offerta sanitaria regionale, la natura patrimoniale e imprevedibile della prestazione, la violazione della capacità contributiva, della libertà di iniziativa economica, della proprietà, dell’affidamento e del principio di irretroattività. Con il quarto motivo ha dedotto vizi propri degli atti, tra cui violazione dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, manifesta irragionevolezza, illogicità, ingiustizia, sviamento, violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e verificabilità dei dati, nonché tardività e retroattività. Con i motivi aggiunti ha censurato l’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, deducendone l’illegittimità costituzionale nella parte relativa alla riduzione al 48% del payback e alla preclusione del contenzioso per le imprese che non avessero rinunciato alle controversie.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito le censure rivolte agli atti statali. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ha ritenuto conforme a Costituzione e al diritto sovranazionale il meccanismo di payback per il quadriennio 2015-2018. La misura è stata qualificata come contributo solidaristico, ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e di tutela della salute; la sua parametrazione al fatturato è stata ritenuta non discriminatoria. È stata esclusa la retroattività, poiché l’obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili già dal 2015, mentre gli atti del 2022 hanno reso operativa una disciplina sostanziale già vigente. Sono state inoltre ritenute infondate le censure relative alla composizione pubblico-privata dell’offerta regionale, alla fissazione uniforme del tetto al 4,4% e alla trasparenza dell’istruttoria, essendo il superamento calcolato sulla base dei dati di costo della voce BA0210 del modello CE consolidato regionale. Quanto agli atti della Regione Umbria, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’attività regionale è meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa, priva di potere autoritativo e finalizzata alla determinazione del quantum di un’obbligazione patrimoniale; la controversia riguarda pertanto un diritto soggettivo da far valere davanti al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile perché la questione relativa all’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 è stata superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, che ha esteso a tutte le imprese la riduzione al 48%. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disciplina pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa, in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.

    La disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima quanto agli atti statali e attribuisce alle Regioni il compito meramente attuativo di individuare le aziende e imporre il pagamento della quota già determinata secondo criteri legislativi.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    La spesa relativa al superamento del tetto era posta a carico della Regione interessata.

    La disposizione ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici, nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Il tetto nazionale è stato fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

    Il tetto nazionale costituisce il parametro assunto anche per la determinazione uniforme dei tetti regionali relativi alle annualità 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    La previsione riservava la riduzione al 48 per cento alle aziende che non avessero instaurato controversie o intendessero abbandonarle.

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non estendeva la riduzione a tutte le imprese fornitrici; per tale ragione la censura proposta con motivi aggiunti è divenuta improcedibile.

  • art. 11 c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

    La declinatoria di giurisdizione sugli atti regionali consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nel termine previsto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il possibile difetto di giurisdizione e l’improcedibilità dei motivi aggiunti sono stati rilevati d’ufficio e sottoposti al contraddittorio.

    Il giudice può rilevare d’ufficio tali questioni, purché le sottoponga previamente alle parti.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto di giurisdizione è stato valutato escludendo, nella controversia sugli atti regionali attuativi, una fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, fondato sull’art. 9-ter del d.l. 78/2015, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla tutela della salute, purché applicato secondo i criteri legislativi di riparto.
  • La disciplina del payback non è retroattiva quando l’obbligo di ripiano, le percentuali a carico delle imprese e il criterio di parametrazione al fatturato erano già previsti dalla legge al momento dello svolgimento delle gare e della conclusione delle forniture; gli atti successivi che quantificano lo scostamento rendono operativa la disciplina senza innovarne il contenuto sostanziale.
  • Le Regioni e le Province autonome, nell’attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento: devono limitarsi a verificare i dati contabili, individuare le aziende fornitrici e imporre la quota di ripiano già determinata dalla legge e dagli atti statali.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo della quota di payback stabilita dal provvedimento regionale attuativo riguarda un diritto soggettivo patrimoniale, quando l’attività regionale è interamente vincolata e priva di margini di potere autoritativo; essa appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La riduzione dell’obbligo di payback prevista dall’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, una volta estesa dalla Corte costituzionale a tutte le imprese fornitrici, rende improcedibili le censure rivolte alla limitazione originaria del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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