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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giudizio revocazione - Sentenza opposta - Perizia parte - Giudice merito - Affermata rituale produzione - Ente impositore resistente - Perizia parte - Atti causa - Mera allegazione - Ritenuta irrituale produzione - Non sussiste - Errore di fatto - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione ha proposto ricorso per revocazione sostenendo che il giudice di secondo grado fosse incorso in un errore di fatto, avendo fondato l’accoglimento dell’appello del contribuente su una perizia di parte che, secondo l’ente impositore, era stata prodotta irritualmente e non avrebbe dovuto essere considerata. La controversia riguardava la rideterminazione del valore del terreno agricolo e la conseguente maggiore imposta di registro.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato respinto. La circostanza che la perizia di parte fosse stata eventualmente allegata agli atti senza il rispetto dei termini processuali per una formale produzione non integra, di per sé, un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 4, c.p.c. Il giudice di merito aveva ritenuto rituale o comunque valutabile la produzione e aveva accolto l’appello del contribuente; tale valutazione non poteva essere trasformata in un errore di fatto mediante il giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 4, codice di procedura civile

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Non consente di riesaminare valutazioni processuali o probatorie del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudizio di revocazione non è un ulteriore grado di merito e non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o l’interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice.
  • L’eventuale irritualità o tardività della produzione di una perizia di parte, se valutata dal giudice o comunque risultante dagli atti, non integra automaticamente un errore di fatto revocatorio.
  • L’errore di fatto deve essere oggettivo, evidente e non riguardare una questione controversa o una valutazione giuridica e probatoria.
  • Quando il giudice ha esaminato consapevolmente una perizia o ne ha tratto argomenti decisivi, anche contestarne l’utilizzabilità processuale richiede gli ordinari mezzi di impugnazione, non la revocazione per errore di fatto.
  • In controversie sulla rideterminazione del valore di un bene ai fini dell’imposta di registro, la valutazione della perizia e della documentazione prodotta appartiene normalmente al giudice di merito e non è riesaminabile in revocazione, salvo un effettivo errore percettivo nei limiti rigorosi previsti dalla legge.

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