Sentenza n. 3922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio del Comune sulla richiesta di acquisizione gratuita di un’area e di esercizio dei poteri sanzionatori conseguenti all’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio del Comune su una diffida relativa all’ordinanza di demolizione n. 415/2020. Con la diffida erano stati richiesti: l’annullamento del verbale della Polizia Locale n. 32 del 21 marzo 2023; la verifica del mancato ripristino di una platea in cemento armato; l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del lotto interessato, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, in ragione del precedente verbale di accertamento dell’inottemperanza n. 29 del 15 marzo 2023 e del decorso del termine di 90 giorni. Il primo motivo deduceva error in iudicando ed error in procedendo, sostenendo che il giudizio riguardasse una diversa domanda rispetto a quella esaminata in un precedente procedimento e che l’istanza non mirasse alla mera esecuzione dell’ordinanza demolitoria, bensì all’adozione delle sanzioni conseguenti all’inottemperanza. Il secondo motivo lamentava difetto del presupposto, arbitrarietà, illogicità manifesta, violazione dell’obbligo di motivazione e sviamento, contestando che l’accertamento del ripristino fosse stato compiuto solo per relationem sulla base di documentazione privata. Il terzo motivo sosteneva che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime si producesse ex lege dopo il decorso del termine di 90 giorni, restando al Comune il solo compito di accertare formalmente l’inottemperanza. Il quarto motivo deduceva la natura automatica e non discrezionale dell’acquisizione e l’illegittimità del mancato esercizio del potere sanzionatorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello. Ha rilevato che la nota del Comando di Polizia Locale del 29 settembre 2025 aveva chiarito che il verbale n. 32 del 21 marzo 2023, pur contenendo un refuso, attestava validamente l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, documentato il 16 marzo 2023. La documentazione era stata trasmessa all’autorità giudiziaria penale, che aveva disposto il dissequestro dell’area senza eccezioni. Ne conseguiva il venir meno del presupposto dell’acquisizione gratuita, costituito dall’inottemperanza all’ordine di demolizione: il precedente verbale di inadempienza n. 29 era stato superato dall’accertamento successivo dell’avvenuta demolizione e dal verbale n. 32. La domanda diretta a ottenere una nuova verifica effettiva del ripristino esulava dal giudizio sul silenzio, poiché il Comune aveva comunque fornito una risposta e, pertanto, non sussisteva più un silenzio censurabile. Inoltre, il verbale n. 32 non era stato impugnato dall’appellante; di conseguenza, egli non poteva contestare, mediante l’azione avverso il silenzio, la mancata acquisizione dell’area al patrimonio comunale. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio, che presuppone la permanenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Regola gli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, inclusa l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime, nonché gli adempimenti di accertamento e trascrizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato con riferimento al permesso di costruire in sanatoria indicato nel verbale della Polizia Locale, senza che la decisione ne sviluppi una specifica interpretazione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è inammissibile quando, prima o durante il giudizio, l’amministrazione abbia adottato un atto o compiuto un’attività incompatibile con la permanenza dell’inerzia denunciata.
- L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime presuppone l’effettiva inottemperanza all’ordine di demolizione; l’accertamento successivo dell’avvenuto ripristino esclude il presupposto dell’acquisizione.
- Un precedente verbale di accertamento dell’inottemperanza può essere superato da un successivo accertamento amministrativo dell’avvenuta demolizione o del ripristino dello stato dei luoghi.
- Il privato non può utilizzare il rito avverso il silenzio per contestare indirettamente un provvedimento espresso dell’amministrazione che non abbia previamente impugnato.
- Quando l’amministrazione abbia riscontrato l’istanza chiarendo l’insussistenza del presupposto per l’acquisizione al patrimonio comunale, la richiesta di ulteriori verifiche appartiene al merito dell’azione amministrativa e non può essere fatta valere come silenzio-inadempimento, se non persiste uno specifico obbligo di provvedere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →