Sentenza del 05/11/2019 n. 28353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato la validità della notificazione dell'avviso di accertamento eseguita a mezzo posta, sostenendo che non fosse stata fornita prova sufficiente dell'invio e della ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), né dei relativi contenuti. Ha inoltre dedotto che, essendo la notificazione nulla, il termine di 60 giorni per proporre ricorso avrebbe dovuto decorrere dal successivo ritiro dell'atto presso l'ufficio postale e che, pertanto, il ricorso introduttivo non avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, poiché la censura riguardava in realtà un errore di diritto. Ha poi ritenuto infondati gli altri motivi, affermando che la notificazione a mezzo posta, in caso di assenza temporanea del destinatario, può essere provata mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD. Nel caso concreto, l'Agenzia delle entrate aveva prodotto sia l'avviso relativo all'atto impositivo sia l'avviso di ricevimento della CAD, dimostrando il rispetto delle formalità previste. La notificazione si era quindi perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, senza che rilevassero né la data del successivo ritiro dell'atto né la data di annotazione della compiuta giacenza. Il ricorso introduttivo è stato correttamente considerato tardivo. Il ricorso per Cassazione è stato rigettato, con condanna della contribuente al pagamento di 4.500 euro di spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 890 del 1982, articolo 8
La notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
In caso di temporanea assenza o irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione postale si perfeziona dopo il decorso del termine previsto dalla legge dalla spedizione della CAD, purché sia provata la regolare spedizione e ricezione della comunicazione. Il successivo ritiro dell'atto non sposta il momento di perfezionamento della notificazione.
Codice di procedura civile, articoli 137 e seguenti
Le disposizioni disciplinano le modalità generali delle notificazioni degli atti processuali; nel caso esaminato sono state richiamate in relazione alla notificazione postale dell'avviso di accertamento.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per riproporre una contestazione relativa alla corretta applicazione della legge o alla valutazione giuridica della notificazione.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 21
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Se la notificazione è regolare, il termine decorre dal suo perfezionamento legale e non dal successivo ritiro materiale dell'atto.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014
Il motivo di omesso esame è ammissibile solo quando individua uno specifico fatto storico, decisivo e realmente trascurato dal giudice; non è sufficiente contestare la valutazione giuridica o motivazionale della decisione.
Massime di principio
- Quando una notificazione a mezzo posta non viene consegnata per assenza del destinatario, occorre verificare la regolare spedizione della CAD e il relativo avviso di ricevimento, che costituisce la prova principale del perfezionamento della notificazione.
- Se la CAD è stata regolarmente spedita e documentata, la notificazione si perfeziona allo scadere del termine legale, normalmente dieci giorni dalla spedizione, anche se il destinatario ritira l'atto in una data successiva.
- Il termine per impugnare un atto tributario decorre dalla data di perfezionamento legale della notificazione e non necessariamente dalla data in cui il contribuente prende materialmente visione o ritira l'atto.
- Per contestare efficacemente una notificazione non basta affermare l'assenza di prova: è necessario individuare concretamente quale formalità manchi e dimostrare che la documentazione prodotta non consenta di verificare spedizione, ricezione o contenuto della comunicazione.
- Nel ricorso per Cassazione, il vizio di omesso esame non può essere usato per riproporre una diversa interpretazione delle prove o una censura di violazione di legge; occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo non esaminato.
- La proposizione tardiva del ricorso tributario comporta l'inammissibilità dello stesso, anche se l'atto è stato ritirato presso l'ufficio postale solo in un momento successivo alla scadenza del termine.
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