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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06008/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

La controversia nasce da un invito al pagamento dell'IVA all'importazione relativo agli anni d'imposta 2008 e 2009, emesso perché una dichiarazione doganale resa dallo spedizioniere e rappresentante diretto della società importatrice aveva qualificato come comunitaria merce che, secondo l'Amministrazione, proveniva in realtà da un Paese extra UE, con conseguente debenza dell'IVA all'importazione. La CTP aveva accolto il ricorso della società importatrice, ma la CTR aveva ribaltato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia, affermando in termini generali che l'importatore che si affida a uno spedizioniere che agisce quale rappresentante diretto risponde delle irregolarità della dichiarazione e delle conseguenze patrimoniali, e che lo spedizioniere che spende il proprio nome in dogana risponde solidalmente con l'importatore. La società importatrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) nullità per omessa pronuncia; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione dell'art. 38 TULD per avere ritenuto la responsabilità dell'importatore nonostante il suo asserito adempimento e la frode del terzo spedizioniere, con subordinata questione di costituzionalità; 5) violazione dell'art. 82, § 2, del codice doganale comunitario e del principio di legittimo affidamento; 6) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto; 7) violazione del principio unionale di contraddittorio preventivo per mancato invito a dedurre.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente perché formulata con enunciazioni generali non collegate ai fatti di causa e quindi inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Il primo motivo è stato dichiarato assorbente e tutti gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    È richiamato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, ma il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la ritenuta responsabilità dell'importatore in presenza di una frode dello spedizioniere; la Corte non esamina il merito della questione perché assorbita.

  • art. 82, § 2, del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'operatività del legittimo affidamento in materia doganale; la Corte non si pronuncia sul punto per assorbimento.

  • art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato per dedurre il difetto di motivazione dell'atto impositivo; motivo assorbito.

  • art. 6 CEDU

    È evocato in relazione al principio di pubblicità dell'udienza, che la Corte ritiene non assoluto e derogabile per ragioni obiettive e razionali.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato solo come parametro costituzionale prospettato dalla ricorrente nella censura sul regime di responsabilità; non esaminato nel merito.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato solo come parametro costituzionale prospettato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato solo come parametro costituzionale prospettato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    È menzionato in relazione al deposito di memoria da parte della ricorrente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente e la sentenza è nulla quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non collega in modo effettivo i principi affermati ai fatti di causa.
  • Non è sufficiente enunciare regole astratte o principi generali: il giudice di merito deve esplicitare la concreta ratio decidendi e confrontarsi con la fattispecie specifica sottoposta al suo esame.
  • Quando il vizio di motivazione apparente comporta la nullità della sentenza impugnata, il relativo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure di merito o processuali.
  • Nel giudizio di legittimità, la trattazione in pubblica udienza può essere esclusa quando la controversia sia decisa sulla base di principi di diritto consolidati e le esigenze difensive delle parti risultino comunque presidiate dal contraddittorio scritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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