Cassazione Penale, Sentenza n. 18095/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità del giudizio di rinvio per omessa notifica del decreto di citazione al domicilio eletto dell'imputato (violazione artt. 601, 581, 178 e 179 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare (tenuità del danno patrimoniale) e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio era stata effettuata a mani proprie presso il domicilio eletto dell'imputato in data 24 aprile 2025 dalla Tenenza dei Carabinieri di Scafati. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito che ha escluso l'attenuante per speciale tenuità del danno, in quanto il danno patrimoniale al momento della consumazione era pari a €900.000, e ha ritenuto legittima la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, richiamando elementi quali l'entità della distrazione, l'assenza di scritture contabili e la personalità dell'imputato (più condotte di bancarotta e scelta di nominare un liquidatore per limitare responsabilità). Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, pene accessorie: inabilitazione all'esercizio d'impresa e incapacità a ricoprire incarichi direttivi per 5 anni) e disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 178 lett. c), art. 179
Le nullità assolute per difetto di notifica del provvedimento che incide sul diritto di difesa sono sanzionate, ma la Corte verifica la effettiva avvenuta notifica al domicilio eletto; in mancanza di prove della nullità, la censura è infondata
Codice di procedura penale
Norme relative alle forme e modalità di notifica e alle conseguenze processuali: l'omessa notifica può determinare nullità se provata, ma la prova documentale della notifica regge la validità del giudizio di rinvio
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Indicano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati (vizio di motivazione e violazione di legge)
Legge fallimentare
L'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale va valutata in riferimento alla misura del danno al momento della consumazione del reato; se il danno è rilevante (qui €900.000) l'attenuante non è applicabile
Codice penale
art. 62 (riferimento generale alla valutazione delle circostanze)
Le circostanze attenuanti legate alla entità del danno sono parte della materialità e devono essere valutate con riferimento al fatto nel suo momento consumativo; eventi successivi rilevano diversamente
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La regolarità della notifica al domicilio eletto è cruciale: l'esistenza di una prova documentale della notifica (anche a mani proprie da parte delle forze dell'ordine) neutralizza la censura per nullità formale; l'onere probatorio grava su chi deduce la nullità.
- L'attenuante per 'speciale tenuità del danno' va valutata rispetto alla misura del danno al momento della consumazione del reato; restituzioni o eventi successivi non trasformano automaticamente la rilevanza del danno originario.
- Il confronto tra attenuanti e aggravanti è area di discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emerge arbitrio, illogicità o insufficiente motivazione; motivazioni che richiamano entità del danno, assenza di scritture contabili e condotte personali possono legittimamente escludere la prevalenza delle attenuanti.
- La nomina di un liquidatore finalizzata a limitare responsabilità o la reiterazione di condotte illecite rappresentano elementi negativi che pesano sul riconoscimento delle attenuanti.
- Se in precedenza una sentenza è stata annullata per nullità e il giudice di rinvio decide nuovamente, il relativo provvedimento di rinvio è sindacabile in cassazione ma occorre documentare errori vizianti effettivi (es. nuova inesistente notifica).
Testo integrale
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