Cassazione Penale, Sentenza n. 23892/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze con plurime censure: (i) violazione delle norme sull'acquisizione di verbali di prova da altro procedimento e rinnovazione testimoniale; (ii) presunta illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio e violazione del divieto di reformatio in peius a seguito di prescrizione di taluni episodi; (iii) richiesta di estensione del giudicato assolutorio pronunciato a favore di coimputati; (iv) contestazione della mancanza di prova del turbamento delle aste (art. 353 c.p.); (v) censura sulla qualificazione della convenzione Cassiopea/Parrocchia come atto simulato e sulla applicabilità dell'art. 483 c.p.; (vi-vii) rilievi sulla validità/efficacia della convenzione (profili civilistici e canonistici); (viii) invocazione del giudicato sostanziale esterno (ne bis in idem) a favore del ricorrente; (ix) deduzione che l'eventuale venire meno del reato presupposto escluderebbe l'autoriciclaggio; (x) deduzioni di esercizio legittimo della difesa rispetto al delitto di calunnia.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha ritenuto fondati i motivi relativi alla qualificazione e agli effetti della condotta contestata ai fini dell'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e la conseguente rilevanza ai fini dell'autoriciclaggio (capo B), annullando la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e B) e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su tali capi. Ha invece rigettato come infondati o manifestamente infondati altri motivi (tra cui quelli su ne bis in idem, reformatio in peius, efficacia della convenzione sotto il profilo dell'esecuzione e la statuizione sul delitto di calunnia). In sintesi: parziale accoglimento con annullamento e rinvio solo sulle questioni di qualificazione giuridica e verifica dell'effetto dell'artificio sulla gara e sui profitti presupposti dell'autoriciclaggio.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti richiede mezzi fraudolenti idonei a incidere concretamente sul regolare svolgimento della gara già avviata; atti meramente preparatori o potenzialmente lesivi non sono sufficienti a integrare il reato se non hanno incidenza effettiva sul procedimento
art. 483 cod. pen.
La norma sul falso ideologico è richiamata per distinguere i profili di falsa attestazione contenuta nella documentazione di gara dalla fattispecie di turbata libertà degli incanti; la Corte sottolinea la necessità di valutare gli elementi oggettivi e soggettivi del falso rispetto alla simulazione della convenzione
art. 648 ter.1 cod. pen.
Richiamata in relazione all'autoriciclaggio: la sussistenza del reato di autoriciclaggio dipende dall'esistenza e dalla natura del profitto proveniente da un reato predicato; se il reato presupposto viene escluso, va verificata l'incidenza sul capo di autoriciclaggio
art. 493 cod. proc. pen.
La Cassazione ribadisce che l'ammissione di prove documentali, anche provenienti da altro procedimento, è soggetta ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 493 (rilevanza, non superfluità, decisività) e che la parte deve indicare temi nuovi o la decisività dei verbali richiesti
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo sulla reformatio in peius: la Corte valuta la corretta applicazione del divieto e constata che non è avvenuta una violazione nella determinazione complessiva della pena dopo l'esclusione per prescrizione di alcuni episodi
art. 81, comma 2 cod. pen.
Utilizzato per la disciplina dell'unificazione di pene nei reati ritenuti in continuazione; la Corte esamina l'effetto della prescrizione di alcune fattispecie sulla misura della pena complessiva
art. 238 bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al regime probatorio di sentenze passate in giudicato e al possibile effetto ostativo che una sentenza di assoluzione irrevocabile può avere in altro processo; la Corte distingue i casi in cui l'assoluzione incide dalla mera differente qualificazione giuridica
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (giurisprudenza citata)
Richiamata giurisprudenza di legittimità sulla revisione: non c'è contrasto tra giudicati se i fatti storici sono identicamente ricostruiti e la divergenza deriva da diversa qualificazione giuridica o regime probatorio
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.; artt. 6 e 7 CEDU
Richiamate dalle difese in tema di garanzie costituzionali e convenzionali (parità di trattamento, diritto di difesa, principio di legalità); la Corte valuta tali profili ma li ritiene non violati alla luce delle motivazioni
art. 384 e art. 368 cod. pen. (richiami giurisprudenziali su calunnia e esercizio della difesa)
La Corte conferma che l'esercizio del diritto di difesa non scrimina la condotta calunniosa quando essa accusa terzi innocentemente in modo specifico e circostanziato; pertanto la finalità difensiva non esclude automaticamente l'antigiuridicità della calunnia
Massime di principio
- L'acquisizione di verbali o documenti provenienti da altro procedimento è possibile ma soggetta ai criteri di ammissibilità dell'art. 493 c.p.p.: la parte deve indicare la rilevanza, la non superfluità e la decisività della prova rispetto a temi nuovi rispetto a quanto già reso nel dibattimento
- Per integrare il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) non basta la mera predisposizione di atti fraudolenti: è necessario che i mezzi siano idonei a incidere concretamente sullo svolgimento o sull'esito della gara (non solo una mera potenzialità)
- La qualificazione di una convenzione come simulata richiede prova adeguata della sua natura apparente e della mancanza di esecuzione o della presenza di artifici volti a frodare la procedura; la distinzione tra simulazione assoluta e annullabilità è rilevante per la sussistenza del mezzo fraudolento
- Il reato di autoriciclaggio presuppone l'esistenza di profitti derivanti da un reato predicato: se il presupposto viene escluso o la sua natura contestata, va riesaminata la configurabilità dell'autoriciclaggio
- Il divieto di ne bis in idem e l'effetto del giudicato assolutorio esterno operano in presenza di identità oggettiva dei fatti e della qualificazione; se le decisioni divergono per diversa ricostruzione giuridica o per diverso regime probatorio non si configura automaticamente un conflitto insanabile di giudicati
- L'aumento della pena per continuazione deve essere riconsiderato alla luce dell'estinzione per prescrizione di alcuni reati; tuttavia la rideterminazione complessiva della pena deve rispettare il divieto di reformatio in peius e la corretta applicazione delle regole di unificazione
- L'accusa di calunnia non è automaticamente assorbita dall'esercizio del diritto di difesa: l'attribuzione specifica di reati a persone che si sa innocenti integra la fattispecie e non è scriminata dalla mera volontà difensiva
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