Cassazione Penale, Sentenza n. 20747/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna del Tribunale di Lucca per i reati di ricettazione (capo A) e truffa (capo B). Per il capo B) deduce l'estinzione del reato per remissione di querela, e produce il verbale di ricezione della remissione. Per il capo A) deduce violazione del divieto di bis in idem, assumendo di essere già stato definitivamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza del Tribunale di Pisa del 13/04/2023, irrevocabile dal 20/05/2023, sentenza allegata al ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo B) perché il reato si è estinto per remissione di querela (art. 155 cod. pen.), con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; ha annullato senza rinvio la sentenza anche in relazione al capo A) perché è stata accertata l'identità del fatto rispetto alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Pisa (violazione del divieto di bis in idem), pertanto il giudicato precedente preclude il nuovo procedimento; per il capo C), non impugnato, la dichiarazione di responsabilità è passata in giudicato e gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la sola rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 155 cod. pen.
La remissione di querela estingue il reato se non vi è rifiuto espresso o tacito da parte del querelato; non è necessaria l'accettazione formale per il perfezionamento dell'effetto estintivo.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce la regola sulla liquidazione delle spese processuali nei casi di estinzione del reato per remissione di querela, con possibilità di condanna del querelato al pagamento delle spese.
art. 649 cod. proc. pen.
Consente l'annullamento per vizio di giudicato, applicato qui per effetto del divieto di bis in idem quando emerge che l'imputato è già stato giudicato irreversibilmente per lo stesso fatto.
art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (richiamato dalla giurisprudenza)
Principio europeo contro il doppio processo per lo stesso fatto: per valutare il divieto di bis in idem occorre accertare l'identità storico-naturalistica del fatto in base alla triade condotta-evento-nesso causale, considerando anche tempo, luogo e persona.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato anche senza una formale accettazione da parte del querelato, purché non vi sia un rifiuto espresso o tacito; è sufficiente il verbale di remissione e l'assenza di comportamenti contrari del querelato.
- Per affermare il divieto di bis in idem non basta la somiglianza esterna delle imputazioni: è necessario verificare l'identità storico-naturalistica del fatto attraverso il confronto condotta-evento-nesso causale e le circostanze di tempo, luogo e persona.
- Se emerge che esiste una sentenza irrevocabile che ha già giudicato lo stesso fatto, la successiva pronuncia deve essere annullata senza rinvio per violazione del divieto di bis in idem.
- Quando alcuni capi di imputazione vengono annullati e resta un capo non impugnato con condanna definitiva, gli atti possono essere trasmessi per la sola rideterminazione della pena relativa a quel capo residuo.
- L'annullamento senza rinvio comporta che non si procede nuovamente sul capo annullato; le spese possono essere prese a carico dell'imputato/querelato secondo le norme processuali applicabili.
- In fase di cassazione o di esame del ricorso è importante produrre documentazione comprovante la remissione di querela e le sentenze precedenti per consentire l'accertamento del giudicato e del divieto di bis in idem.
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