Sentenza n. 1231/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023 il diritto alla carta elettronica per un importo complessivo di euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, la somma complessiva di euro 1.500,00. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese connesse al provvedimento giudiziale, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la misura e la decorrenza devono essere verificate in base al titolo, alla legge e agli eventuali pagamenti parziali. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, costituente nel caso concreto la modalità di adempimento dell'obbligazione riconosciuta dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, l'azione di ottemperanza è procedibile sotto questo profilo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l'Amministrazione; capitale, misura e decorrenza degli interessi devono essere determinati secondo il titolo e i parametri stabiliti dalla legge civile.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine, purché il titolo sia valido, efficace e non spontaneamente eseguito.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'esatta consistenza dell'obbligazione deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che la quantificazione unilateralmente proposta dal creditore vincoli definitivamente l'Amministrazione.
- Gli interessi dovuti in sede di ottemperanza devono essere determinati verificandone misura e decorrenza secondo il titolo e la legge; i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti oltre tali parametri.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione di recupero coattivo di somme derivanti da un titolo esecutivo può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
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