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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28610/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Macerata, in sede di udienza preliminare ex art. 554-ter c.p.p., aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per il reato di inosservanza del foglio di via obbligatorio, ritenendo illegittimo il decreto questorile perché privo dell'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e, perciò, disapplicandolo e prosciogliendo l'imputato per insussistenza del fatto. Il Pubblico ministero ha impugnato la decisione sostenendo che, dopo la modifica dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 introdotta dal c.d. decreto Caivano, il provvedimento del questore è oggi valido ed efficace anche se contiene soltanto il divieto di ritorno nel Comune, quando al momento della notifica l'interessato abbia già lasciato il territorio comunale; quindi, non è più richiesta la duplice prescrizione (rientro nel luogo di residenza e divieto di ritorno) valorizzata dal Tribunale. La difesa ha replicato con memoria, contestando l'utilizzabilità di atti prodotti dal Procuratore generale e sostenendo inoltre che l'imputato fosse senza fissa dimora, con possibile incidenza sulla configurabilità del reato, ma la Corte ha ritenuto decisiva la censura del Pubblico ministero sulla corretta interpretazione della norma modificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero. Ha interpretato l'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dal d.l. n. 123 del 2023 convertito nella l. n. 159 del 2023, nel senso che il foglio di via obbligatorio non richiede più, ai fini della sua legittimità, anche l'ordine di rientro nel luogo di residenza o dimora abituale, essendo sufficiente il divieto di ritorno nel Comune dal quale l'interessato è stato allontanato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio, lasciando impregiudicato l'accertamento in fatto sull'eventuale assenza di fissa dimora dedotta dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 554-ter c.p.p.

    Il giudizio di non luogo a procedere è stato definito con sentenza emessa in udienza preliminare.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice contestata per la violazione del foglio di via obbligatorio.

  • art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011

    Nella formulazione previgente richiedeva un ordine di rientro nel luogo di residenza e un divieto di ritorno; nella formulazione vigente dopo la riforma del 2023 consente un provvedimento limitato al divieto di ritorno nel Comune, con efficacia anche se l'interessato si è già allontanato.

  • art. 3, comma 2, lett. a), d.l. 15 settembre 2023, n. 123

    Ha modificato l'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, incidendo sulla struttura del foglio di via obbligatorio.

  • legge n. 159 del 13.11.2023

    Legge di conversione del d.l. n. 123 del 2023 richiamata per la modifica normativa.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, il foglio di via obbligatorio non presuppone più, come elemento necessario di validità, una duplice intimazione comprensiva dell'ordine di rientro nel luogo di residenza o dimora abituale, essendo sufficiente il divieto di ritorno nel Comune.
  • La clausola che attribuisce efficacia al provvedimento anche quando l'interessato abbia già lasciato il territorio comunale non introduce un ulteriore requisito prescrittivo, ma conferma la validità del divieto di ritorno in tale evenienza.
  • Il giudice penale non può fondare l'assoluzione sulla disapplicazione di un decreto del questore facendo applicazione di un modello normativo ormai superato dalla modifica legislativa sopravvenuta; occorre invece verificare la conformità del provvedimento alla disciplina vigente al momento della sua emissione e della notifica.
  • Questioni di fatto ulteriori, come l'eventuale assenza di fissa dimora dell'imputato, restano riservate al giudizio di merito e possono incidere sulla concreta consumazione del reato, ma non elidono il principio per cui il modello legale del foglio di via è oggi strutturato sulla sola componente inibitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInduzione indebita
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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