Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2894/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che, con rito abbreviato, aveva confermato le condanne per più rapine (una consumata in concorso, altra imputata solo a Sabrina; ulteriori rapine tentate e consumate) e per una tentata estorsione contestata a Sabrina. Le censure principali erano: l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico perché privo della firma dei riconoscenti; per Sabrina, richiesta di riclassificazione di fatti (tentata estorsione/rapina come violenza privata), contestazione della prova relativa alla rapina consumata in concorso e doglianze sul trattamento sanzionatorio (eccessivo aumento per continuazione, illegittimità dell'aggravante "più persone riunite", mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p., errato bilanciamento delle circostanze); per Marian, contestazione della responsabilità per la rapina per scarso contributo personale e doglianze analoghe sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, richiamando la giurisprudenza che qualifica la ricognizione fotografica come "prova atipica" la cui utilità dipende dall'attendibilità della dichiarazione del riconoscente; l'assenza di firme accanto alle foto non è prescritta da norma e non priva di valore la ricognizione, soprattutto perché l'identità dei riconoscenti e dei riconosciuti risultava dalle annotazioni di polizia e dal verbale. Le doglianze di Sabrina e Marian circa la qualificazione giuridica dei fatti, la responsabilità e il trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche e meramente reiterative rispetto alle critiche già disattese in appello; la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la sussistenza degli elementi dei reati e la presenza di condotte coercitive, il rigetto delle attenuanti (art. 62 n.4) per la durata e gravità dell'aggressione, l'aumento per continuazione (art. 81 co.4 c.p.) e l'applicazione dell'aggravante delle "più persone riunite". Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020

    Richiamato per precisare che il procedimento si è celebrato con il contraddittorio scritto previsto dall'articolo.

  • art. 81 comma 4 cod. pen.

    Utilizzato dalla Corte per giustificare l'aumento per continuazione in ragione della necessità di applicare tale disposizione e della negativa personalità degli imputati.

  • art. 62 n. 4) cod. pen.

    L'attenuante richiamata dai ricorrenti è stata negata dalla Corte di merito; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della negazione per la durata e la gravità dell'aggressione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente con riferimento al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: il giudizio di merito sul bilanciamento è riservato al giudice e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre, in caso di inammissibilità dei ricorsi, la condanna al pagamento delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 114 e 62 n. 4) cod. pen.

    Gli articoli sono citati dai ricorrenti come base per attenuanti richieste; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e la mancata concessione delle attenuanti adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico è una "prova atipica": la sua utilizzabilità non dipende da formalismi (es. firma accanto alla foto) ma dall'attendibilità della dichiarazione del riconoscente e dal contesto probatorio complessivo.
  • La mancata apposizione di firme accanto alle immagini non rende automaticamente inutilizzabile la ricognizione fotografica se l'identità dei riconoscenti e le modalità risultano da verbali e annotazioni di polizia.
  • In Cassazione i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già valutate e rigettate in grado di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili come generici e reiterativi.
  • La riclassificazione del fatto e la riconsiderazione del materiale probatorio richiedono un'attacco specifico e motivato alla decisione di merito; critiche generiche sulla qualificazione giuridica difficilmente passano in sede di legittimità.
  • L'aggravante delle "più persone riunite" può essere applicata quando è provata la compresenza oggettiva di più soggetti nel luogo e nel momento della violenza, indipendentemente dalla percezione soggettiva della vittima.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un apprezzamento di merito: se il giudice di merito motiva in modo congruo, la Cassazione non riesamina il bilanciamento se non per vizi motivazionali evidenti.
  • Rischio sanzionatorio per ricorsi manifestamente inammissibili: oltre al rigetto, è possibile la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.