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Sentenza

Sentenza n. 9762/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dei seguenti atti: -decreto -OMISSIS- REG2023 -OMISSIS-2023-03-31 con cui si determina una detrazione anzianità dal 20-12-2021 al 30-04-2022, per un totale di giorni centotrentadue (132) per gli effetti del DL 44/2021, notificato in data 21-04-2023; -provvedimento di sospensione -OMISSIS- REG2021 -OMISSIS-20-12-2021; -dell'atto propulsivo / procedimento -OMISSIS- REG2021 -OMISSIS-15-12-2021; -delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio; -della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.202, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; -della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; -delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio; -delle circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e -OMISSIS- REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; -della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; con istanza al Tribunale Amministrativo di sollevare le questioni di legittimità costituzionale, come richiesto in ricorso.

Giustizia amministrativa202307932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, decreto di detrazione dell'anzianità di grado e relativi atti presupposti e direttive/circolari ministeriali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio del 20 dicembre 2021, il successivo decreto del 31 marzo 2023 di detrazione dell'anzianità di grado per 132 giorni e gli atti presupposti, comprese direttive e circolari concernenti l'obbligo vaccinale del personale militare e gli effetti della sospensione o dell'assenza ingiustificata sull'anzianità. Ha dedotto, tra l'altro, violazione ed eccesso di potere, violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità, buon andamento, tutela della salute e diritto al lavoro, violazione del d.l. 44/2021, del d.lgs. 66/2010, della legge n. 219/2017, della legge n. 689/1981, della normativa europea e convenzionale, nonché incompetenza dell'organo procedente, difetto e travisamento dei presupposti, illogicità, discriminatorietà, lesione dell'affidamento e illegittimità della detrazione di anzianità. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto dell'Unione europea e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale. Il TAR ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione della sospensione e la mancata notifica del ricorso a un controinteressato rispetto all'impugnazione del decreto di detrazione dell'anzianità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile nella parte relativa al provvedimento di sospensione del 20 dicembre 2021 e agli atti presupposti, poiché il ricorso era stato notificato il 23 maggio 2023, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto per l'impugnazione. Le relative censure, comprese quelle costituzionali e unionali, non sono state quindi esaminate. La parte relativa al decreto di detrazione dell'anzianità del 31 marzo 2023 è stata dichiarata inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato entro il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. Il militare indicato nel decreto come sopravanzato dal ricorrente era facilmente individuabile e aveva un interesse sostanziale alla conservazione dell'atto, poiché l'ordine di anzianità determina la posizione gerarchica e può incidere sull'attribuzione di incarichi e sugli avanzamenti. Il TAR ha escluso che fosse possibile sanare l'omessa notifica mediante integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., poiché tale strumento presuppone che almeno un controinteressato sia stato evocato ritualmente nel giudizio iniziale e non può sostituire l'onere di notifica tempestiva imposto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione sono state ritenute irrilevanti in ragione della definizione in rito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale del TAR Lazio è stata ritenuta sussistente in ragione dell'impugnazione di atti generali, quali direttive e circolari.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato entro il termine decadenziale di sessanta giorni anche ad almeno un controinteressato, quando questi sia individuabile dal provvedimento e abbia un interesse alla sua conservazione.

  • art. 49 c.p.a.

    L'integrazione successiva del contraddittorio può completare la presenza dei contraddittori necessari, ma non può sostituire la notifica iniziale ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 4-ter, comma 1, lett. b), d.l. 44/2021

    La norma rientrava nella disciplina dell'obbligo vaccinale contestata dal ricorrente, ma la sua compatibilità costituzionale e unionale non è stata esaminata per difetto di rilevanza, conseguente alla definizione in rito.

  • art. 32 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla tutela della salute non è stata esaminata perché irrilevante nel giudizio definito in rito.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un provvedimento amministrativo è irricevibile quando è proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza dell'atto; la tardività impedisce l'esame delle censure sostanziali e delle questioni costituzionali o unionali riferite all'atto tardivamente impugnato.
  • È controinteressato il soggetto che sia nominativamente indicato o facilmente individuabile dal provvedimento impugnato e che abbia un interesse sostanziale alla sua conservazione, desumibile dal pregiudizio concreto derivante dall'eventuale annullamento.
  • In una controversia sulla posizione in ruolo o sull'anzianità di servizio, il militare che risulti sopravanzato o retrocesso per effetto dell'atto impugnato è controinteressato necessario, poiché l'ordine di anzianità può incidere sulla posizione gerarchica, sull'attribuzione degli incarichi e sugli avanzamenti.
  • L'omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale non può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a.; quest'ultima opera soltanto dopo che almeno uno dei contraddittori necessari sia stato ritualmente evocato nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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