Sentenza n. 602/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e divenuta definitiva. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Dedotta l’inottemperanza dell’Amministrazione e il mancato pagamento delle somme liquidate, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che erano decorsi, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’inadempimento dell’Amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l’Amministrazione si è costituita formalmente senza contestare la pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →