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Sentenza

Sentenza n. 602/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 745/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e divenuta definitiva. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Dedotta l’inottemperanza dell’Amministrazione e il mancato pagamento delle somme liquidate, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che erano decorsi, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e dell’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’inadempimento dell’Amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l’Amministrazione si è costituita formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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