Sentenza n. 3084/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, n. 4919 del 30 agosto 2023, resa inter partes, concernente un accertamento d’inottemperanza all’ordine di demolizione ed ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione e l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stato impugnato il provvedimento comunale con cui era stata accertata l'inottemperanza a un ordine di demolizione ed era stata ingiunta una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti avevano dedotto l'illegittimità derivata dai vizi dell'ordine di demolizione, la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 1 l. n. 689/1981 e dell'art. 11 delle preleggi, la violazione del principio di irretroattività, l'insufficienza dell'istruttoria, la violazione del giusto procedimento e dell'art. 7 l. n. 241/1990. In appello hanno sostenuto che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, sarebbe applicabile soltanto all'inottemperanza agli ordini adottati ai sensi dell'art. 31 e non anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 380/2001; che il verbale di sopralluogo non sarebbe sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza, occorrendo un formale atto dell'autorità competente notificato all'interessato; che sarebbero stati violati i principi di legalità, colpevolezza, proporzionalità e il divieto di responsabilità per fatto altrui; e che sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento. Prima della decisione, tuttavia, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi relativi all'applicabilità dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, alla sufficienza del verbale di sopralluogo, alla responsabilità dei proprietari e alla partecipazione procedimentale. La dichiarazione motivata degli appellanti ha fatto venire meno l'interesse alla decisione sul gravame. È stata quindi confermata la sentenza del TAR esclusivamente quale conseguenza processuale della definizione in rito. Le spese del grado sono state compensate; gli appellanti sono stati considerati soccombenti ai fini del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
sanzione pecuniaria pari ad Euro 20.000
La norma costituiva la base giuridica della sanzione pecuniaria oggetto della controversia, ma la sua interpretazione non è stata esaminata dal Consiglio di Stato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
La distinzione tra poteri repressivi esercitati ai sensi degli artt. 27 e 31 è stata prospettata dagli appellanti, ma non è stata decisa.
art. 7 l. n. 241/1990
La questione relativa alla necessità della comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma non è stata esaminata per la definizione in rito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina processuale collegata alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione agli effetti processuali della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili.
Massime di principio
- La dichiarazione motivata della parte appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello, senza esame dei motivi di merito.
- Quando l'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di primo grado resta confermata quale effetto della definizione processuale, senza che il giudice d'appello debba pronunciarsi sulla fondatezza delle censure dedotte.
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