Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3084/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, n. 4919 del 30 agosto 2023, resa inter partes, concernente un accertamento d’inottemperanza all’ordine di demolizione ed ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Giustizia amministrativa202402582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione e l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado era stato impugnato il provvedimento comunale con cui era stata accertata l'inottemperanza a un ordine di demolizione ed era stata ingiunta una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti avevano dedotto l'illegittimità derivata dai vizi dell'ordine di demolizione, la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 1 l. n. 689/1981 e dell'art. 11 delle preleggi, la violazione del principio di irretroattività, l'insufficienza dell'istruttoria, la violazione del giusto procedimento e dell'art. 7 l. n. 241/1990. In appello hanno sostenuto che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, sarebbe applicabile soltanto all'inottemperanza agli ordini adottati ai sensi dell'art. 31 e non anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 380/2001; che il verbale di sopralluogo non sarebbe sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza, occorrendo un formale atto dell'autorità competente notificato all'interessato; che sarebbero stati violati i principi di legalità, colpevolezza, proporzionalità e il divieto di responsabilità per fatto altrui; e che sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento. Prima della decisione, tuttavia, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi relativi all'applicabilità dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, alla sufficienza del verbale di sopralluogo, alla responsabilità dei proprietari e alla partecipazione procedimentale. La dichiarazione motivata degli appellanti ha fatto venire meno l'interesse alla decisione sul gravame. È stata quindi confermata la sentenza del TAR esclusivamente quale conseguenza processuale della definizione in rito. Le spese del grado sono state compensate; gli appellanti sono stati considerati soccombenti ai fini del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    sanzione pecuniaria pari ad Euro 20.000

    La norma costituiva la base giuridica della sanzione pecuniaria oggetto della controversia, ma la sua interpretazione non è stata esaminata dal Consiglio di Stato per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    La distinzione tra poteri repressivi esercitati ai sensi degli artt. 27 e 31 è stata prospettata dagli appellanti, ma non è stata decisa.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La questione relativa alla necessità della comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma non è stata esaminata per la definizione in rito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disciplina processuale collegata alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione agli effetti processuali della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili.

Massime di principio

  • La dichiarazione motivata della parte appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello, senza esame dei motivi di merito.
  • Quando l'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di primo grado resta confermata quale effetto della definizione processuale, senza che il giudice d'appello debba pronunciarsi sulla fondatezza delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.