Sentenza n. 3717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6876/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto informativo relativo all’anno 2020, con attribuzione del punteggio di 29/30 e riduzione del coefficiente relativo alle qualità morali e di carattere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente ha impugnato il rapporto informativo relativo all’anno 2020, contestando la riduzione del punteggio rispetto agli anni precedenti, da 30/30 a 29/30, dovuta alla diminuzione del coefficiente relativo alle qualità morali e di carattere. In primo grado e in appello ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 44 d.lgs. 443/1992 e delle circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che impongono una motivazione puntuale delle variazioni in peius dei giudizi individuali. Ha lamentato, inoltre, difetto e incongruità della motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta. Secondo l’appellante, il riferimento a una generica “flessione negli altri elementi di giudizio”, in particolare nelle qualità morali e di carattere, non indicava fatti concreti, anche considerando l’assenza di sanzioni disciplinari o note di demerito e l’attribuzione del punteggio massimo per le altre voci, compreso il rendimento complessivo. È stata altresì dedotta l’insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del TAR Campania n. 6876/2024. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le schede e i rapporti informativi relativi al personale delle forze di polizia e delle forze armate sono autonomi e indipendenti per ciascun periodo di riferimento: i giudizi possono variare da un anno all’altro e non sussiste, per il solo mutamento rispetto alle valutazioni precedenti o successive, un obbligo di motivazione specifica né un vizio di contraddittorietà. Le valutazioni dei superiori gerarchici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica. Nel caso concreto, pur mancando una motivazione argomentativa nel riquadro del giudizio finale, il documento nel suo complesso indicava la ragione della riduzione, mediante il riferimento alla “flessione negli altri elementi di giudizio, in particolare nelle qualità morali e di carattere”. La diminuzione era limitata a un solo punto e il giudizio complessivo restava nella medesima fascia massima di “ottimo”, corrispondente ai punteggi superiori a 27. La motivazione è stata quindi ritenuta congrua in rapporto alla ridotta entità della variazione e valutabile considerando globalmente il rapporto informativo. È stata disposta la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 443/1992
Il giudizio complessivo deve essere motivato
La disposizione richiede la motivazione del giudizio complessivo, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che essa possa risultare dal documento nel suo complesso e, nel caso concreto, dal riferimento alla flessione nelle qualità morali e di carattere.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato interpretato in relazione alla natura sintetica dei rapporti informativi e alla necessità di valutare la motivazione complessivamente, senza imporre una motivazione specifica per ogni variazione annuale del giudizio.
circolare DAP prot. GDAP-0414970-2013
Il giudizio complessivo deve essere sorretto da una motivazione che ... renda note le circostanze di fatto e l’iter logico che hanno indotto l’organo competente a formulare un certo giudizio. ... È sempre illegittimo il ricorso a formule generiche o di stile
La circolare è stata richiamata dall’appellante, ma il Collegio ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione complessiva del rapporto fosse sufficiente.
circolare DAP prot. GDAP 409714 2004
Richiamata tra le circolari che impongono la motivazione delle variazioni in peius dei singoli elementi valutativi; la decisione non ne offre una distinta interpretazione.
circolare DAP 373980 del 30.11.2018
Richiamata in tema di coerenza tra i diversi profili valutativi del rapporto informativo; il Collegio ha escluso, nel caso concreto, una contraddittorietà invalidante.
Massime di principio
- I rapporti informativi e le schede valutative del personale delle forze di polizia e delle forze armate sono autonomi per ciascun periodo di riferimento; il giudizio relativo a un anno non è vincolato dalle valutazioni degli anni precedenti o successivi.
- La variazione in peius di una valutazione annuale non integra di per sé contraddittorietà o eccesso di potere, poiché le qualità, le attitudini e il rendimento del dipendente possono variare nel tempo.
- La motivazione di un rapporto informativo può essere valutata considerando il documento nella sua globalità e non necessariamente mediante una motivazione discorsiva collocata nel riquadro del giudizio finale.
- Una riduzione minima del punteggio, rimasta all’interno della stessa fascia di giudizio complessivo, può essere ritenuta adeguatamente motivata da un’indicazione sintetica delle ragioni della flessione, ove il rapporto nel suo complesso consenta di comprendere la valutazione dell’amministrazione.
- Le valutazioni dei superiori gerarchici sul servizio del personale delle forze di polizia costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo nei limiti dei vizi propri dell’azione amministrativa.
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