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Sentenza

Sentenza n. 12612/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento del 17 marzo 2025 di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202504273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 17 marzo 2025 di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 29 marzo 2022 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione aveva dichiarato la domanda inammissibile ritenendo mancante il requisito della residenza legale ultradecennale, poiché i due precedenti titoli di soggiorno per lavoro stagionale, validi rispettivamente dal 25 settembre 2008 al 22 maggio 2009 e dal 18 agosto 2011 al 4 maggio 2012, non consentivano di ritenere continuativa la permanenza legale dopo la loro scadenza; il primo titolo ritenuto idoneo a garantire la continuità del soggiorno decorreva dal 7 agosto 2014, data del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, travisamento dei fatti, eccesso di potere, carenza, irragionevolezza e illogicità della motivazione. Ha sostenuto di essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente dal 30 ottobre 2008 senza interruzioni e di avere mantenuto, per l'intero decennio, un valido permesso di soggiorno, seppure di diversa tipologia, contestando che il permesso per lavoro stagionale potesse essere escluso dal computo della residenza legale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito richiesto è la residenza legale, continuativa, attuale e ininterrotta per almeno dieci anni alla data della domanda. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, la residenza legale presuppone congiuntamente il rispetto delle norme sull'ingresso e soggiorno degli stranieri e di quelle sull'iscrizione anagrafica. Il permesso per lavoro stagionale costituisce titolo idoneo a integrare la legalità del soggiorno durante il periodo di validità, ma, alla scadenza, lo straniero deve rientrare nel Paese di provenienza, salvo proroga, rinnovo o conversione nei casi previsti dalla legge. L'iscrizione anagrafica ultradecennale non è sufficiente, da sola, a colmare i periodi successivi alla scadenza dei permessi stagionali, nei quali il ricorrente risultava privo di un idoneo titolo di soggiorno. Il TAR ha quindi ritenuto legittima la valutazione amministrativa secondo cui il requisito della continuità decennale decorreva soltanto dal 7 agosto 2014. Ha precisato incidentalmente che l'interessato potrà presentare una nuova domanda, valorizzando l'eventuale maturazione successiva del requisito, purché non risultino ulteriori interruzioni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza deve essere legale, attuale, continuativo e ininterrotto alla data di presentazione della domanda.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 572/1993

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica

    La residenza legale richiede il concorso della regolarità del soggiorno e dell'iscrizione anagrafica; quest'ultima, isolatamente considerata, non è sufficiente.

  • art. 15, comma 1, d.P.R. 394/1999

    le iscrizioni e le variazioni anagrafiche ... sono effettuate in favore dello straniero regolarmente soggiornante

    La disciplina anagrafica per gli stranieri presuppone la regolarità del soggiorno.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per lavoro stagionale ha durata limitata, variabile in relazione al contratto, comunque entro il limite massimo indicato dalla norma.

  • art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale

    Alla scadenza del permesso stagionale, la permanenza in Italia non è assistita da un titolo valido, salvo proroga, rinnovo o altro titolo di soggiorno previsto dalla legge.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale è possibile nei presupposti previsti dalla legge, ma nel caso concreto non risultava richiesta.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. 572/1993

    La domanda nuovamente presentata, ove completa e ammissibile, deve essere trasmessa dal Prefetto al Ministero dell'Interno entro trenta giorni.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza, il requisito previsto dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 consiste nella residenza legale, attuale, continuativa e ininterrotta per almeno dieci anni alla data di presentazione della domanda.
  • La residenza legale dello straniero richiede il concorso della regolarità del soggiorno, comprovata da un idoneo titolo previsto dalla normativa sull'immigrazione, e dell'iscrizione anagrafica; la sola iscrizione anagrafica non è sufficiente a dimostrare la residenza legale.
  • Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è idoneo a dimostrare la legalità del soggiorno soltanto durante il periodo di validità. Alla sua scadenza, salvo proroga, rinnovo, conversione o possesso di altro titolo, lo straniero deve rientrare nel Paese di provenienza e la permanenza successiva non consente di computare la continuità della residenza legale ai fini della cittadinanza.
  • I periodi di permanenza in Italia successivi alla scadenza di un permesso stagionale, in assenza di altro titolo di soggiorno idoneo, non possono essere sanati dall'iscrizione anagrafica ininterrotta e non concorrono al requisito della residenza legale ultradecennale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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