Cassazione Civile, Ordinanza n. 24544/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietarie)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti in materia di distanze legali nelle costruzioni. In appello il proprietario confinante aveva ottenuto la riforma integrale della decisione di primo grado e l’ordine di arretrare un garage-deposito alla distanza legale di 12 metri dal confine e 24 metri dal fabbricato dell’attore, oltre alla regolazione delle spese. Le soccombenti in Cassazione hanno proposto otto motivi: 1) avrebbero dedotto l’inammissibilità dell’appello per genericità ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; 2) avrebbero denunciato domanda nuova in appello ex art. 345 c.p.c.; 3) avrebbero contestato la mancata produzione delle norme urbanistiche locali e l’uso della CTU per acquisirle, invocando artt. 115, 116, 345 c.p.c. e 2697 c.c.; 4) avrebbero sostenuto la validità dell’accordo contrattuale che autorizzava una costruzione a distanza inferiore e la rilevanza della clausola di vendita nello stato di fatto e di diritto esistente, invocando artt. 115, 116 c.p.c. e 873 c.c.; 5) avrebbero contestato l’esclusione del principio di prevenzione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; 6) avrebbero sostenuto la usucapibilità del diritto a mantenere la costruzione a distanza illegale e lamentato omesso esame del fatto decisivo; 7) avrebbero denunciato ultrapetizione per avere la Corte ordinato l’integrale demolizione del garage, mentre sarebbe stata chiesta solo la condanna all’arretramento; 8) avrebbero censurato la compensazione delle spese disposta anche nei confronti di una delle ricorrenti, pur risultata vittoriosa in primo grado e non destinataria di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto l’ottavo motivo, relativo alle spese processuali nei confronti di una delle ricorrenti, ritenendo che la statuizione di compensazione delle spese di primo grado fosse illegittima perché non vi era stata impugnazione, neppure limitatamente alle spese, della decisione resa in suo favore, già passata in giudicato sul punto. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: la Corte ha affermato che l’appello era specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; che non vi era domanda nuova; che le norme urbanistiche locali sono conosciute d’ufficio dal giudice e possono essere acquisite anche tramite CTU; che le clausole contrattuali non possono derogare alle norme urbanistiche inderogabili sulle distanze; che il principio di prevenzione non opera quando la disciplina locale impone distanze inderogabili sia dal confine sia tra fabbricati; che la questione dell’usucapione non era stata riproposta in appello e quindi non era esaminabile; che non vi era ultrapetizione nell’ordine di riduzione in pristino, essendo la tutela delle distanze legale comprensiva delle conseguenze sanzionatorie. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
l’atto di appello è specifico se individua chiaramente questioni e punti contestati e confuta le ragioni della decisione, senza necessità di formule sacramentali o progetto alternativo.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta genericità dell’appello, ma non ritenuto decisivo.
art. 345 c.p.c.
non è stata ravvisata domanda nuova, perché la domanda introduttiva già mirava all’arretramento del manufatto ritenuto violativo delle distanze.
art. 115 c.p.c.
invocato in più motivi; la Corte esclude la violazione nei casi in cui il giudice applichi d’ufficio norme giuridiche e valuti gli elementi acquisiti.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti senza che la Corte ravvisasse vizio nella valutazione delle prove e nell’acquisizione officiosa delle norme urbanistiche.
art. 2697 c.c.
non è violato quando il giudice acquisisce d’ufficio norme urbanistiche integrative del codice civile, che hanno natura di norme giuridiche.
art. 872 c.c.
le prescrizioni urbanistiche locali sulle distanze sono integrative del codice civile e vanno applicate d’ufficio; la loro violazione legittima la tutela ripristinatoria.
art. 873 c.c.
le distanze del codice sono derogabili tra privati, ma non quando lo strumento urbanistico locale impone distanze inderogabili.
artt. 874, 875 e 877 c.c.
richiamati per il principio di prevenzione e per l’edificazione in appoggio o in aderenza; la loro operatività è esclusa quando la disciplina locale imponga distanze inderogabili anche dal confine.
art. 1158 c.c.
l’usucapione del diritto a mantenere una costruzione a distanza illegale è astrattamente possibile, ma la relativa eccezione deve essere ritualmente riproposta in appello se la parte era risultata vittoriosa in primo grado.
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese non può essere riformata in assenza di impugnazione sul punto, se è passata in giudicato la statuizione di primo grado.
art. 346 c.p.c.
le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate e non sono esaminabili d’ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., è sufficiente una critica chiara e puntuale alle statuizioni impugnate, anche se costruita sulla riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado, purché il giudice del gravame possa individuare con certezza le censure.
- Le norme degli strumenti urbanistici locali che disciplinano le distanze nelle costruzioni hanno natura di norme giuridiche integrative del codice civile: il giudice deve conoscerle e applicarle d’ufficio e può acquisirle anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, senza che ciò integri attività esplorativa.
- Le convenzioni tra privati non possono derogare alle prescrizioni urbanistiche locali inderogabili sulle distanze, anche se il contratto di trasferimento dell’immobile prevede la vendita nello stato di fatto e di diritto esistente o una tolleranza costruttiva inferiore.
- Il principio di prevenzione operante in materia di distanze tra costruzioni non prevale quando lo strumento urbanistico locale impone una distanza inderogabile sia dal confine sia dagli altri fabbricati.
- L’usucapione del diritto a mantenere una costruzione realizzata a distanza illegale è configurabile solo se la relativa eccezione sia ritualmente devoluta al giudice di appello; in difetto di riproposizione, la questione resta preclusa per effetto della rinuncia tacita ex art. 346 c.p.c.
- In tema di tutela delle distanze legali, la domanda di riduzione in pristino consente al giudice di applicare l’intera disciplina sanzionatoria della violazione accertata, senza ultrapetizione, anche quando la parte non abbia descritto in modo analitico tutte le conseguenze dell’illecito edilizio.
- La regolazione delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado, se non impugnata sul punto, non può essere riformata d’ufficio dal giudice di appello.
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