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Sentenza

Sentenza n. 884/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1383/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.10.2024.

Giustizia amministrativa202600051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1383/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1383/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 30 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Decorso tale termine, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni del giudicato. L'amministrazione, inoltre, non si è costituita nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda in ragione della perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel presente giudizio. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione dell'amministrazione il commissario ad acta, nominato fin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato, dopo la notifica e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento, legittima l'interessato a proporre azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine fissato nella sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, anche prevedendo la possibilità di delega o subdelega secondo quanto stabilito nella pronuncia.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente; il giudice può disporre anche la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore dei difensori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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