Cassazione Penale, Ordinanza n. 02461/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità, generico e privo di specifico confronto con la decisione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza riconoscimento di ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per furto. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo altresì l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e non confrontato con la motivazione di merito, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente spiegato sia la responsabilità penale sia la congruità del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
indicato come base normativa del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
art. 129 c.p.p.
richiamato dalla difesa a sostegno della dedotta carenza di motivazione e della richiesta di verifica di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio.
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
utilizzato per qualificare come manifestamente inammissibile il ricorso proposto con motivo generico e aspecifico.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La mera riproposizione di censure sulla responsabilità o sulla misura della pena, senza indicare concreti errori di diritto o vizi motivazionali, integra aspecificità del motivo.
- Quando la motivazione di merito dia conto in modo logicamente coerente della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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