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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-98/20

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 2 settembre 2020. — mBank S.A. contro PA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 8. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore – Articolo 18, paragrafo 2 – Azione promossa contro il consumatore dal professionista – Nozione di “domicilio del consumatore” – Momento rilevante per determinare il domicilio del consumatore – Trasferimento del domicilio del consumatore dopo la conclusione del contratto e prima della proposizione del ricorso. — Causa C-98/20

Giurisprudenza europea62020CO0098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il criterio temporale per determinare il domicilio del consumatore nelle azioni promosse dal professionista. In caso di trasferimento di domicilio prima della domanda, conta il domicilio effettivo alla data del ricorso, non quello al momento della conclusione del contratto. La soluzione rafforza la prevedibilità delle regole di competenza e la tutela del consumatore come parte debole.

Interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012: il "domicilio del consumatore" rilevante per l’azione del professionista contro il consumatore è quello esistente alla data di proposizione del ricorso.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, la nozione di "domicilio del consumatore" debba essere riferita al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto oppure al domicilio esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale; e, in connessione, se un consumatore che abbia trasferito il domicilio in un altro Stato membro prima dell’azione possa comunque essere convenuto davanti al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione sulla base dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Quando un professionista agisce contro un consumatore in una controversia rientrante nella sezione 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012, il "domicilio del consumatore" ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, è quello esistente alla data di proposizione del ricorso; se il consumatore ha trasferito il domicilio in un altro Stato membro prima dell’azione, la competenza spetta ai giudici di quello Stato membro e non può essere fondata sul domicilio indicato nel contratto né sulla sola circostanza che il rapporto sia stato concluso quando il consumatore era domiciliato altrove.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 18, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 26, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 62, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Interpretazione del "domicilio del consumatore" ai fini della competenza giurisdizionale

La Corte è intervenuta in un rinvio pregiudiziale del Tribunale del distretto di Praga 8 in una controversia relativa al recupero di rate insolute di un contratto di credito al consumo. Il punto centrale era stabilire quale momento fosse decisivo per individuare il "domicilio del consumatore" ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, quando il consumatore abbia cambiato Stato membro di domicilio dopo la conclusione del contratto ma prima dell’introduzione dell’azione.

Fatti e procedimento principale

La mBank S.A., banca con sede in Polonia e operante nella Repubblica ceca tramite succursale, aveva concluso online con PA un contratto di credito al consumo. Dopo il mancato pagamento di varie rate, la banca aveva agito in giudizio in Repubblica ceca chiedendo capitale, interessi e capitalizzazione degli interessi. Il giudice del rinvio ha rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, PA risultava domiciliata in Slovacchia e non più in Repubblica ceca, pur avendo indicato un indirizzo ceco nella documentazione contrattuale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:

  • se, ai fini dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il domicilio del consumatore dovesse essere valutato al momento della conclusione del contratto oppure al momento della domanda giudiziale;
  • se, in presenza di un consumatore domiciliato in un altro Stato membro alla data dell’azione, fosse comunque possibile radicare la competenza ai sensi dell’articolo 7 del regolamento nel luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 15 del regolamento n. 1215/2012, che valorizza la prevedibilità delle regole di competenza;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che pone la regola generale del foro del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 7, punto 1, sulla competenza speciale in materia contrattuale;
  • gli articoli 17 e 18, paragrafo 2, sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori;
  • l’articolo 26, paragrafi 1 e 2, relativo alla comparizione del convenuto;
  • l’articolo 62, paragrafo 1, che rinvia alla legge nazionale del foro per determinare il domicilio. È inoltre menzionato l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, base per la decisione con ordinanza motivata.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, letto nel suo tenore letterale, indica lo Stato membro nel cui territorio il consumatore è domiciliato; ciò porta a riferire il criterio alla data di proposizione del ricorso. Tale interpretazione è coerente con la finalità storica e sistematica della disciplina, come già emergente dalla relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles del 1968, che privilegiava il domicilio effettivo del consumatore al momento dell’azione per garantire una tutela reale.

La Corte evidenzia inoltre che una lettura diversa comprometterebbe la certezza del diritto, poiché il mutamento del domicilio nel tempo potrebbe generare incertezza e moltiplicare i possibili fori competenti, in contrasto con l’obiettivo di elevata prevedibilità espresso dal considerando 15. Il precedente Hypoteční banka viene richiamato per confermare che, quando il consumatore ha abbandonato il proprio domicilio prima dell’azione, rileva l’ultimo domicilio noto al momento dell’introduzione della domanda.

Sul piano sistematico, la Corte ricorda che le norme della sezione 4 del capo II costituiscono deroghe sia alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto, sia alla competenza speciale contrattuale dell’articolo 7, e vanno quindi interpretate restrittivamente. Tale soluzione è anche coerente con la finalità di protezione del consumatore, parte economicamente più debole e giuridicamente meno esperta rispetto al professionista.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che la nozione di "domicilio del consumatore" di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretata nel senso che designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale. Ne consegue che il professionista, quando agisce contro il consumatore, deve convenirlo davanti ai giudici dello Stato membro del suo domicilio attuale al momento della domanda.

Rilievo pratico per gli operatori

Per banche, finanziarie e altri professionisti che agiscono contro consumatori, il domicilio indicato nel contratto non è decisivo se il consumatore ha poi trasferito la propria residenza in un altro Stato membro. In concreto, prima di proporre l’azione va verificato il domicilio effettivo del consumatore alla data del deposito, poiché la competenza internazionale dipende da quel momento e non dalla situazione esistente alla stipula del contratto.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civilecontratti di consumocredito al consumodomicilio del consumatorecooperazione giudiziaria in materia civile

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