Tribunale, Sentenza T-131/20
Judgment of the General Court (First Chamber) of 2 September 2020. — IR v European Commission. — Civil service – Officials – Rights and obligations of officials – Secondment in the interests of the service – Article 37, first paragraph, heading (a), first indent, of the Staff Regulations – Article 38 of the Staff Regulations – Refusal to extend a secondment – Duty to have regard for the welfare of officials – Rights of the defence. — Case T-131/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva rifiutato di prorogare di un anno il distacco di un funzionario presso il Cedefop. La Corte ritiene che la Commissione abbia omesso di effettuare una nuova valutazione concreta della situazione del ricorrente, in particolare delle circostanze familiari e sanitarie del figlio, limitandosi a richiamare un limite triennale già fissato in precedenza. Accerta inoltre la violazione del diritto di essere sentito prima del rifiuto della proroga. La decisione di rigetto della reclamo viene considerata priva di interesse autonomo dopo l’annullamento dell’atto principale.
Refus de la Commissione di prorogare il distacco in interessi del servizio di un funzionario: necessità di nuova valutazione concreta degli interessi e rispetto del diritto di essere sentito
La questione giuridica
Se, nell’ambito dell’articolo 38 dello Statuto dei funzionari, la Commissione potesse rifiutare la proroga del distacco facendo affidamento su una precedente indicazione interna di durata massima triennale senza riesaminare la situazione concreta del funzionario alla data della richiesta; se il mancato esame delle circostanze familiari e sanitarie del ricorrente violasse il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione; se il funzionario dovesse inoltre essere sentito prima del rifiuto di proroga del distacco.
Principio di diritto
Nel decidere sulla proroga di un distacco in interessi del servizio ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto, l’autorità investita del potere di nomina deve valutare nuovamente, alla data della richiesta, tutti gli elementi pertinenti, bilanciando l’interesse del servizio e gli interessi personali e familiari del funzionario secondo il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione; essa non può limitarsi a richiamare una precedente limitazione temporale stabilita in sede di decisione iniziale. Inoltre, il funzionario deve essere sentito prima dell’adozione della decisione che respinge la proroga quando tale decisione incide in modo significativo sulla sua situazione, e la violazione di tale diritto può comportare l’annullamento se non si può escludere che l’esito fosse diverso.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 37, primo comma, lettera a), primo trattino, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 38 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 38(a) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 38(b) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 33, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 42b dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 42c dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 152 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 154, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 155, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale
Refus de proroga del distacco in interessi del servizio di un funzionario
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione contro la decisione con cui l’istituzione aveva rifiutato di prorogare per un ulteriore anno il suo distacco presso il Cedefop a Salonicco. Il contenzioso si inserisce nella materia della funzione pubblica europea, con particolare rilievo per il regime del distacco in interessi del servizio e per la tutela della situazione familiare e sanitaria del funzionario.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente era un funzionario della Commissione assegnato a DG "Employment, Social Affairs and Inclusion" a Bruxelles. Vedovo dal 2012 e genitore unico di un figlio con gravi problemi di salute, aveva ottenuto un distacco al Cedefop dal 16 settembre 2016 al 15 settembre 2017, poi prorogato fino al 15 settembre 2018 e quindi fino al 15 settembre 2019.
Il 2 luglio 2019 il Cedefop chiese una nuova proroga per un anno. La Commissione rispose negativamente lo stesso giorno, affermando che la DG "Human Resources and Security" aveva già annunciato che non vi sarebbe stata alcuna ulteriore proroga. Il 23 gennaio 2020 l’autorità investita del potere di nomina respinse il reclamo del funzionario. Il ricorrente chiese quindi l’annullamento di entrambe le decisioni.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva, in sostanza:
- violazione dell’articolo 38 dello Statuto per mancata valutazione concreta della proroga;
- violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione;
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- violazione del diritto di essere sentito;
- violazione del diritto alla protezione della famiglia ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della Carta.
Normativa e quadro giurisprudenziale rilevanti
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 37, primo comma, lettera a), primo trattino, dello Statuto, che prevede il distacco in interessi del servizio;
- l’articolo 38 dello Statuto, che disciplina la decisione di distacco e la sua durata;
- l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, sul diritto di essere sentito;
- il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione;
- la giurisprudenza Reynolds, Mocová, Birkhoff, WN, Marchiani, Kerstens, HF v Parlamento, Commissione/RQ, e altre decisioni citate in materia di distacco e diritti della difesa.
Motivazione sulla pretesa insufficienza di motivazione
Il Tribunale respinge la censura relativa alla motivazione. Rileva che la decisione del 2 luglio 2019 indicava come ragione del diniego il fatto che fosse già stato annunciato che non vi sarebbero state ulteriori proroghe. La decisione di rigetto del reclamo aggiungeva ulteriori elementi: natura discrezionale della proroga, note interne che prevedevano un limite di tre anni e contatti intercorsi con il funzionario.
Secondo il Tribunale, tali elementi rendevano la motivazione sufficientemente chiara e comprensibile; il vero problema non era la sufficienza formale della motivazione, ma la correttezza sostanziale della valutazione compiuta dalla Commissione.
Violazione dell’articolo 38 dello Statuto, del dovere di sollecitudine e della buona amministrazione
Il punto centrale della sentenza è che la Commissione non poteva basarsi soltanto su documenti interni o su una decisione originaria che aveva limitato il distacco a tre anni. Il Tribunale afferma che, quando deve decidere sulla proroga di un distacco, l’autorità deve valutare i fatti e gli interessi esistenti al momento della nuova domanda.
Il Tribunale sottolinea che:
- l’interesse del servizio è parte essenziale del distacco, ma va verificato alla data della proroga;
- il dovere di sollecitudine impone di tener conto anche degli interessi personali del funzionario;
- la Commissione aveva invece trascurato la situazione attuale del ricorrente, in particolare la condizione del figlio, documentata da un certificato medico del 19 settembre 2019;
- il richiamo a un limite di durata stabilito anni prima non sostituiva una nuova analisi concreta.
La Corte respinge anche gli argomenti della Commissione fondati su costi finanziari, utilità per il servizio di origine, presunta ricerca insufficiente di soluzioni da parte del funzionario e natura necessariamente temporanea del distacco, ritenendoli irrilevanti, tardivi o privi di base nel ragionamento formalmente espresso nei provvedimenti impugnati.
Violazione del diritto di essere sentito
Il Tribunale accoglie anche il secondo motivo, relativo all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Rileva che il rigetto della proroga incideva sensibilmente sulla situazione del ricorrente e che questi aveva diritto a essere ascoltato prima dell’adozione della decisione, indipendentemente da eventuali interlocuzioni informali precedenti.
La Commissione aveva respinto la richiesta del Cedefop il giorno stesso in cui era stata formulata, senza avviare un confronto effettivo con il funzionario. Il Tribunale precisa che il diritto di essere sentito non richiede una formalità sacramentale, ma esige che l’interessato sia posto in condizione di esporre utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione dell’atto sfavorevole. Nel caso concreto, non si poteva escludere che, se sentito, il funzionario avrebbe potuto fornire elementi utili sulla situazione sanitaria del figlio e influire sull’esito.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione del 2 luglio 2019. Di conseguenza, non esamina il motivo relativo alla protezione della famiglia né ha bisogno di pronunciarsi autonomamente sul rigetto del reclamo del 23 gennaio 2020, poiché tale atto confermativo non conserva un interesse autonomo dopo l’annullamento dell’atto principale.
La Commissione è condannata alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nel regime del distacco in interessi del servizio:
- la proroga non può essere negata con un rinvio automatico a limiti fissati in origine;
- l’autorità deve compiere una nuova ponderazione degli interessi al momento della decisione;
- il dovere di sollecitudine impone di considerare seriamente la situazione personale e familiare del funzionario;
- il diritto di essere sentito opera anche nella fase di valutazione di una proroga richiesta da un terzo interessato (qui il Cedefop), quando l’atto finale incide in modo significativo sulla posizione del funzionario.
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