Corte di giustizia, Ordinanza C-50/20
Order of the Court (Eighth Chamber) of 3 September 2020. — ZW v European Investment Bank. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Rejection of candidature – Complaint with the European Ombudsman – Action for annulment and for damages – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-50/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 181 del regolamento di procedura, ha respinto integralmente l’impugnazione di ZW contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile la sua azione contro l’EIB. I motivi di appello sono stati ritenuti in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati, soprattutto per difetto di specificità e di critica puntuale alla decisione impugnata. La Corte ha inoltre confermato che la domanda connessa al reclamo presentato al Mediatore europeo non poteva incidere sui termini processuali secondo la disciplina applicabile.
Impugnazione avverso il rigetto, per manifesta irricevibilità e infondatezza, di un’azione contro la BCE/EIB relativa al rifiuto di candidatura e al risarcimento danni, con questioni di ammissibilità del ricorso e dell’impugnazione.
La questione giuridica
Se l’ordinanza del Tribunale che ha dichiarato manifestamente irricevibile l’azione di ZW contro la decisione dell’EIB di respingere la sua candidatura e la domanda risarcitoria fosse viziata da errori di diritto, in particolare: 1) per asserita distorsione delle conclusioni della ricorrente; 2) per mancata disapplicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom ai sensi dell’articolo 277 TFUE e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta; 3) per applicazione indebita dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale; 4) per erronea dichiarazione di irricevibilità della domanda di risarcimento.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, un’impugnazione deve essere respinta senza ulteriore fase quando è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata; chi ricorre deve indicare con precisione i capi contestati e i motivi di diritto. Nel caso di specie, la Corte ha respinto l’impugnazione perché i primi, terzi e quarti motivi erano privi della necessaria specificità e il secondo era manifestamente irricevibile, confermando così il rigetto dell’azione originaria per irricevibilità e l’inammissibilità della censura di illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione 94/262.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom
Impugnazione ZW/EIB su candidatura respinta e domanda risarcitoria
L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da ZW contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile la sua azione nei confronti della European Investment Bank (EIB). La controversia nasce dal rigetto, da parte dell’EIB, della candidatura presentata da ZW per un posto nell’istituzione e dalla successiva domanda di annullamento e di risarcimento danni.
Fatti e procedimento
Il Tribunale, con ordinanza del 21 novembre 2019, aveva respinto l’azione di ZW perché manifestamente irricevibile. ZW ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale, la declaratoria di ammissibilità e fondatezza dell’azione di primo grado, il rinvio della causa al Tribunale e la condanna dell’EIB alle spese.
Quadro normativo richiamato
La Corte si è pronunciata nel quadro di:
- articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che consente di respingere con ordinanza motivata le impugnazioni manifestamente irricevibili o manifestamente infondate;
- articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo alla decisione con ordinanza quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato;
- articolo 277 TFUE, invocato per contestare la legittimità di una disposizione della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom;
- articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- articolo 137 e articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, per le spese.
Motivi dell’impugnazione
Secondo la relazione dell’avvocato generale richiamata nell’ordinanza, ZW fondava l’impugnazione su un unico motivo, articolato in quattro censure:
- il Tribunale avrebbe distorto le conclusioni formulate in primo grado, omettendo di considerare una richiesta di declaratoria di ammissibilità e fondatezza dell’azione;
- il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inapplicabile, in forza dell’articolo 277 TFUE e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 2, paragrafo 6, della decisione 94/262, che esclude l’effetto sospensivo del reclamo al Mediatore sui termini processuali;
- il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura;
- la domanda risarcitoria sarebbe stata illegittimamente dichiarata irricevibile.
Ragionamento della Corte
La Corte ha seguito integralmente le conclusioni dell’avvocato generale e ha ritenuto l’impugnazione non meritevole di accoglimento.
Quanto alla prima censura, la Corte osserva che, anche se il Tribunale non aveva riprodotto letteralmente tutte le conclusioni di ZW, l’ordinanza impugnata si limitava a statuire sull’irricevibilità dell’azione e non può dirsi che abbia modificato la natura o la sostanza delle domande formulate.
Quanto alla seconda censura, la Corte rileva che ZW si limitava ad affermare l’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione 94/262 alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, senza spiegare perché la valutazione del Tribunale sull’inammissibilità della relativa eccezione di illegittimità fosse errata. La censura è quindi dichiarata manifestamente irricevibile.
Quanto alla terza e alla quarta censura, la Corte sottolinea che un’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi contestati della decisione e gli argomenti giuridici a sostegno. ZW, però, si era limitata a dedurre un generico errore di diritto del Tribunale, senza confutare in modo puntuale le ragioni specifiche che avevano portato il Tribunale a dichiarare irricevibili sia l’azione ex articolo 126 sia la domanda di risarcimento. Anche tali censure sono quindi dichiarate manifestamente irricevibili.
Decisione e spese
La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione, qualificandola in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura. Quanto alle spese, ha disposto che ZW sopporti le proprie spese, rilevando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte, sicché l’EIB non aveva ancora sostenuto costi processuali.
Principio affermato
L’ordinanza conferma che l’impugnazione in materia UE deve essere specifica e autosufficiente: non basta denunciare in astratto errori di diritto del giudice di primo grado, ma occorre indicare con precisione i capi censurati e le ragioni dell’asserito vizio. In mancanza, la Corte può respingere l’impugnazione con ordinanza motivata per manifesta irricevibilità o manifesta infondatezza.
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