Cassazione Penale, Sentenza n. 17022/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Consorzio impugna l'ordinanza del 01/07/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 13/05/2022 del GIP, con cui era stato disposto il sequestro preventivo delle quote (65,5%) della società I.A.S. S.p.a. detenute dal Consorzio. I motivi principali: omissione totale di motivazione in ordine all'insussistenza di esigenze cautelari e all'inammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca; mancanza del requisito della disponibilità del bene e dell'attualità del periculum in mora, nonché motivazione apparente; nullità per difformità tra dispositivo e motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non meramente apparente: il GIP e il riesame avevano ricostruito indizi concreti di illeciti (anche di natura ambientale) relativi alla gestione dell'impianto di depurazione IAS, evidenziando l'incapacità strutturale dell'impianto a trattare reflui industriali e le diffuse emissioni di sostanze nocive (es. benzene), nonché plurime irregolarità nelle autorizzazioni. Il riesame aveva peraltro escluso la finalità confiscatoria del sequestro mantenendolo quale misura impeditiva, ritenuta necessaria per evitare che la libera disponibilità delle quote potesse aggravare i danni ambientali e sanitari. La Corte ha anche osservato che questioni di merito (es. rischio di perdita di fondi PNRR) non sono sindacabili in sede di legittimità e che il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di allegare e provare specifici elementi decisivi inesaminati dal tribunale del riesame. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Usato per giustificare il sequestro preventivo a finalità impeditiva e (in prima battuta) anche in prospettiva di confisca; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro impeditivo delle quote anche se appartenenti a terzi, quando sussista il periculum in mora.
D.Lgs. n. 231/2001
artt. 21 e 25-undecies, comma 2, lett. a) e b)
Richiamato come ambito normativo relativo a illeciti amministrativi societari presunti, che hanno contribuito alla sussistenza di indizi giustificativi del decreto di sequestro.
D.Lgs. n. 152/2006
artt. 29-quaterdecies, 74, 101, 108, comma 5, 124, 279; allegato 5, tabella 3
La normativa ambientale è stata interpretata come criterio sostanziale per valutare la illegittimità delle autorizzazioni e la pericolosità dell'esercizio dell'impianto; il tribunale ha ritenuto sussistenti reati ambientali e violazioni dei limiti di emissione e scarico.
Codice penale
Richiamato come norma penale relativa a reati ambientali contestati nell'indagine, a fondamento degli indizi che hanno giustificato il sequestro.
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Norme che regolano le ordinanze camerali e il riesame delle misure cautelari reali; la Corte ricorda che contro tali ordinanze è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti del ricorso in Cassazione (ammissibile soltanto per violazione di legge) e per chiarire le ipotesi di motivazione mancante o apparente idonee a fondare il ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per l'assegnazione delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
D.L. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato come riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso (ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020).
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di quote societarie può essere disposto anche se le quote appartengono a terzi, quando sussistano indizi che il controllo sulle quote possa facilitare la prosecuzione o l'aggravamento di illeciti (periculum in mora) e la misura è finalizzata a impedire tali conseguenze.
- In sede di Cassazione avverso ordinanze di riesame (artt. 322-bis, 324 c.p.p.) è sindacabile prevalentemente la violazione di legge: la mera discordanza di valutazioni di merito o l'errata valutazione degli elementi probatori non è, di per sé, motivo idoneo all'accoglimento del ricorso se la motivazione del giudice del riesame risulta adeguata.
- L'omissione o la motivazione meramente apparente dell'ordinanza sono i profili che giustificano il ricorso per cassazione; per dedurre tali vizi l'attore deve indicare e allegare agli atti elementi decisivi che dimostrino l'omesso esame da parte del giudice del riesame.
- Questioni attinenti al merito gestionale o alle conseguenze economiche (es. rischio di perdere fondi PNRR) non prevalgono sulla valutazione del periculum in mora e non sono sindacabili in sede di legittimità se costituenti valutazioni di merito del giudice del riesame.
- Se la proprietà pubblica risulta avere beneficiato o non essersi attivata per prevenire i rischi ambientali imputati, ciò rende più agevole per l’ autorità giudiziaria giustificare misure cautelari sulle partecipazioni sociali a tutela dell'interesse pubblico.
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